+15.3 Maturazione della remunerazione differita

15.3 Maturazione della remunerazione differita

266.La prima percentuale differita non dovrebbe essere attribuita prima di 12 mesi dall’inizio del periodo di differimento. Il periodo di differimento termina quando la remunerazione variabile riconosciuta è attribuita o quando l’importo è stato ridotto a zero in quanto è stato applicato il malus.

267.La remunerazione differita dovrebbe maturare interamente alla fine del periodo di differimento o essere ripartita su più pagamenti nel corso del periodo di differimento conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2013/36/UE.

268.La maturazione pro-quota indica, per esempio, che un periodo di differimento di quattro anni che alla fine degli anni n+1, n+2, n+3 e n+4 matura un quarto della remunerazione differita, dove n è il momento in cui la parte versata in anticipo della remunerazione variabile riconosciuta è stata pagata.

269.La maturazione non dovrebbe aver luogo più frequentemente di una volta all’anno per garantire un’adeguata valutazione dei rischi prima dell’applicazione degli aggiustamenti ex post.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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