+Ambito d’applicazione
---+6. I presenti orientamenti si applicano agli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 23) …
---+7. Per gli enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi …
---+8. Per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi …
---+9. Le autorità competenti possono specificare come applicare in tutto o in parte i presenti …
---+10. Le autorità competenti possono derogare all’applicazione di taluni indicatori o talune …

Ambito d’applicazione

Ambito d’applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
6. I presenti orientamenti si applicano agli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 23) …

I presenti orientamenti si applicano agli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/59/UE soggetti agli obblighi stabiliti agli articoli da 5 a 9 di tale direttiva, come ulteriormente specificato agli articoli da 3 a 21 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.

7. Per gli enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi …

Per gli enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano a livello individuale.

8. Per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi …

Per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano a livello sia dell’impresa madre nell’Unione sia delle sue filiazioni.

9. Le autorità competenti possono specificare come applicare in tutto o in parte i presenti …

Le autorità competenti possono specificare come applicare in tutto o in parte i presenti orientamenti agli enti soggetti a obblighi semplificati per quanto riguarda i loro piani di risanamento di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.

10. Le autorità competenti possono derogare all’applicazione di taluni indicatori o talune …

Le autorità competenti possono derogare all’applicazione di taluni indicatori o talune condizioni di cui ai paragrafi da 21 a 23 agli enti che sono imprese di investimento, qualora la loro applicazione non sia appropriata per la pianificazione del risanamento dell’impresa di investimento o del gruppo di

(2 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). (3 ) Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l’autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell’avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell’8.7.2016, pag. 1). imprese di investimento, tenuto conto del modello di business così come della struttura giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni o della complessità.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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