+116. Ai fini della determinazione del livello di capitale, le autorità competenti dovrebbero: ( ) …

116. Ai fini della determinazione del livello di capitale, le autorità competenti dovrebbero: ( ) …

Ai fini della determinazione del livello di capitale, le autorità competenti dovrebbero:

(16 ) «Fatte salve le altre condizioni generali previste dal diritto nazionale, le autorità competenti negano l’autorizzazione ad iniziare l’attività di ente creditizio quando un ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o nei casi in cui il suo capitale iniziale sia inferiore a 5 milioni di EUR».

(17 ) «Gli Stati membri possono concedere l’autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al paragrafo 1, subordinatamente alle condizioni seguenti:

  • a) il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di EUR;
  • b) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all’ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà».

(18 ) Capitale primario di classe 1 (CET1), capitale di classe 1 (T1), requisiti patrimoniali totali.

(19 ) Coefficiente di leva finanziaria.

  • a) individuare in maniera adeguata i rischi (e le relative attività ponderate per il rischio) sulla base del piano aziendale esaminato conformemente alla sezione 7.2.6 nonché stimare i requisiti di fondi propri (basati sul rischio e sulla leva finanziaria) per almeno tre anni (ossia i fondi propri necessari a coprire la piena conformità rispetto ai requisiti prudenziali durante e alla fine dei primi tre anni, tenendo conto delle perdite cumulate previste per tale orizzonte temporale);
  • b) sommare al capitale iniziale le perdite cumulate previste per i primi tre anni;
  • c) selezionare il valore più elevato tra a) o b) (20 ).

Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che la stima dei requisiti di fondi propri di cui alla lettera a) del presente punto (21 ) sia l’importo più elevato (22 ) derivante dallo scenario del caso di base o dallo scenario di stress severo ma plausibile (23 ) del piano aziendale rivisto conformemente alla sezione 7.2.6. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l’importo più elevato così individuato costituisca la base per il calcolo del capitale che l’ente creditizio richiedente dovrebbe avere a disposizione al momento dell’autorizzazione, come ulteriormente specificato nella sezione 8.3. La quota del capitale al momento dell’autorizzazione da versare prima dell’inizio delle attività è determinata conformemente al punto 123.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/