+Orientamento 2. Rete limitata di prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto i), della PSD2

Orientamento 2. Rete limitata di prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto i), della PSD2

2.1. Al fine di valutare se l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento è ristretto a una rete limitata di prestatori di servizi, nell’analisi delle informazioni fornite dall’emittente nella notifica inviata ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i seguenti criteri:

  • a) è stato conclus o un accordo contrattuale diretto per l’accettazione di operazioni di pagamento tra l’emittente dello strumento di pagamento e ciascun fornitore di beni e servizi nonché, ove applicabile, ciascun accettante che opera all’interno della rete limitata;
  • b) il num ero massimo previsto di fornitori di beni e servizi che operano all’interno delle rete limitata, come stabilito dall’emittente nella notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2;
  • c) il fornitore offre beni e servizi con un marchio comune che caratterizza la rete limitata e fornisce all’utilizzatore dello strumento di pagamento un elemento visivo.

2.2. A integrazione della valutazione di cui all’orientamento 2.1, le autorità competenti dovrebbero considerare tutti i seguenti indicatori aggiuntivi, sulla base delle dimensioni e della specificità del rispettivo mercato:

  • a) la specifica area geografica per la fornitura di beni e servizi, così come stabilita dall’emittente;
  • b) il volume e il valore previsti dall’emittente con riferimento alle operazioni di pagamento da effettuare con gli strumenti di pagamento su base annua;
  • c) l’importo massimo previsto dall’emittente da accreditare sugli strumenti di pagamento;
  • d) il numero massimo di strumenti di pagamento da emettere previsto dall’emittente; e
  • e) i rischi per il cliente quando utilizza lo specifico strumento di pagamento, così come individuati dall’emittente.

2.3. Le autorità competenti dovrebbero considerare che una rete limitata di prestatori di servizi può consistere soltanto di punti vendita fisici, soltanto di punti vendita online o in una combinazione di punti vendita fisici e online.

2.4. Quando eseguono la valutazione di cui agli orientamenti 2.1 e 2.2, le autorità competenti non dovrebbero operare una distinzione tra i diversi tipi di punti vendita né dovrebbero EBA Public

richiedere che il tipo di beni e servizi offerti nei punti vendita online dipenda dal tipo di beni e servizi offerti nei punti vendita fisici, o viceversa.

2.5. Le autorità competenti non dovrebbero consentire l’utilizzo dello stesso strumento di pagamento escluso ai sen si dell’articolo 3, lettera k), punto i), della PSD2 in reti limitate di prestatori di servizi distinte.

2.6. Le autorità competenti dovrebbero tenere in conto che l’emittente dello strumento di pagamento o i fornitori di beni e servizi possano delegare la con clusione dell’accordo contrattuale di cui all’orientamento 2.1 a un terzo che agisca a loro nome.

2.7. Le autorità competenti dovrebbero applicare gli orientamenti 2.1 e 2.2 in maniera restrittiva tale da non consentire a uno strumento di pagamento per uso specifico di diventare uno strumento di pagamento per uso generale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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