+3.1. Elenco degli enti inclusi negli esercizi di benchmarking
---+24. Entro il 31 marzo dell’anno civile successivo a quello per cui devono essere raccolti i dati …
---+25. Per quanto possibile, si dovrebbe evitare di modificare il campione degli enti, per garantirne …
---+26. Previa comunicazione da parte dell’ABE, le autorità competenti dovrebbero escludere dall’elenco …
---+27. Qualora in uno Stato membro ci sia più di una autorità competente, ad esempio un’autorità …

3.1. Elenco degli enti inclusi negli esercizi di benchmarking

3.1. Elenco degli enti inclusi negli esercizi di benchmarking

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
24. Entro il 31 marzo dell’anno civile successivo a quello per cui devono essere raccolti i dati …

Entro il 31 marzo dell’anno civile successivo a quello per cui devono essere raccolti i dati, le autorità competenti dovrebbero informare l’ABE circa l’elenco degli enti che dovrebbero essere inclusi:

  • a. nell’esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni; e,
  • b. nell’esercizio di benchmarking in materia di divario retributivo di genere.
25. Per quanto possibile, si dovrebbe evitare di modificare il campione degli enti, per garantirne …

Per quanto possibile, si dovrebbe evitare di modificare il campione degli enti, per garantirne la stabilità. Per le finalità di cui al paragrafo 24, le autorità competenti dovrebbero informare l’ABE di qualsiasi modifica rispetto alla raccolta di dati precedente, anche in relazione a modifiche delle denominazioni degli enti o del loro identificativo dell’entità giuridica. Le autorità competenti dovrebbero informare tempestivamente gli enti che sono stati selezionati per le raccolte di dati.

26. Previa comunicazione da parte dell’ABE, le autorità competenti dovrebbero escludere dall’elenco …

Previa comunicazione da parte dell’ABE, le autorità competenti dovrebbero escludere dall’elenco gli enti selezionati per il benchmarking in materia di remunerazioni che sono filiazioni di imprese madri nell’Unione stabilite in un altro Stato membro e per i quali i dati pertinenti sono trasmessi all’ABE da un’altra autorità competente a un livello di consolidamento più elevato.

27. Qualora in uno Stato membro ci sia più di una autorità competente, ad esempio un’autorità …

Qualora in uno Stato membro ci sia più di una autorità competente, ad esempio un’autorità responsabile per la vigilanza prudenziale degli enti e un’altra responsabile per le imprese di investimento soggette all’articolo 1, paragrafi 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033, ovvero nel caso in cui la responsabilità per la vigilanza spetti alla Banca centrale europea, le autorità competenti dovrebbero coordinare tra di loro la raccolta dei dati e fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni necessari per garantire che sia raccolto e segnalato all’ABE un unico insieme di dati per lo Stato membro in questione. EBA Public

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/