+2. Specifiche procedurali per le imprese
---+18. I dati relativi agli high earner dovrebbero essere trasmessi (cfr. anche l’allegato IV) ogni …
---+19. La trasmissione dei dati di cui al paragrafo 18, lettera a), dovrebbe includere tutti gli high …
---+20. I dati relativi agli high earner dovrebbero essere trasmessi alle autorità competenti e poi …
---+21. Nel caso in cui le imprese non abbiano high earner da segnalare, non è necessario trasmettere …
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2. Specifiche procedurali per le imprese
2. Specifiche procedurali per le imprese
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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18. I dati relativi agli high earner dovrebbero essere trasmessi (cfr. anche l’allegato IV) ogni …
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I dati relativi agli high earner dovrebbero essere trasmessi (cfr. anche l’allegato IV) ogni anno all’autorità competente per ogni esercizio finanziario (“anno di riferimento”) entro il 15 giugno dell’anno civile successivo, da parte: - a. degli enti di cui alla sottosezione 1.1, utilizzando il modello per la raccolta dei dati specificato:
- i. nell’allegato I per gli high earner che sono membri del personale degli enti e di altre entità nell’ambito del consolidamento;
- ii. nell’allegato II per gli high earner che sono membri del personale di imprese di investimento soggette agli articoli 25 e 34 della direttiva (UE) 2019/2034;
- b. delle imprese di investimento di cui alla sottosezione 1.2, utilizzando il modello per la raccolta dei dati specificato nell’allegato II.
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19. La trasmissione dei dati di cui al paragrafo 18, lettera a), dovrebbe includere tutti gli high …
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La trasmissione dei dati di cui al paragrafo 18, lettera a), dovrebbe includere tutti gli high earner nell’allegato I e nell’allegato II solo gli high earner di cui al paragrafo 18, lettera a), punto ii), anche nelle situazioni seguenti: - a. L’impresa di investimento è soggetta alle disposizioni in materia di remunerazione di cui alla direttiva 2013/36/UE su base consolidata, a seguito dell’applicazione della discrezionalità nazionale di cui all’articolo 109, paragrafo 6, di tale direttiva.
- b. Gli high earner sono stati incaricati di svolgere attività professionali nei casi di cui all’articolo 109, paragrafo 5, lettere a) e b), di tale direttiva.
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20. I dati relativi agli high earner dovrebbero essere trasmessi alle autorità competenti e poi …
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I dati relativi agli high earner dovrebbero essere trasmessi alle autorità competenti e poi all’ABE solo dopo che le imprese e le autorità competenti abbiano garantito la completezza e la correttezza dei dati, in linea con le istruzioni tecniche fornite dalle autorità competenti e conformemente alle specifiche generali e di qualità dei dati di cui alle sezioni 3 e 9 e alle specifiche supplementari di cui alle sezioni 4 e 5.
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21. Nel caso in cui le imprese non abbiano high earner da segnalare, non è necessario trasmettere …
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Nel caso in cui le imprese non abbiano high earner da segnalare, non è necessario trasmettere tali informazioni, a meno che non siano esplicitamente richieste dall’autorità competente.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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