+Ambito di applicazione
---+3. I presenti orientamenti si applicano nel caso in cui la strategia di risoluzione prescelta …
---+4. I presenti orientamenti non si applicano agli enti soggetti a obblighi semplificati per la …
---+5. In caso di modifica della strategia di risoluzione, particolarmente mediante l’introduzione ex …
---+6. Le autorità di risoluzione possono decidere di applicare i presenti orientamenti del tutto o in …
---+7. Nel caso degli enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai …
---+8. Nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai …

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
3. I presenti orientamenti si applicano nel caso in cui la strategia di risoluzione prescelta …

I presenti orientamenti si applicano nel caso in cui la strategia di risoluzione prescelta comprenda uno strumento di cessione. Tuttavia, le autorità di risoluzione possono decidere di applicare le parti dei presenti orientamenti che sono specifiche dello strumento di risoluzione (ad esempio le strategie di cessione) agli enti la cui strategia di risoluzione prescelta pianificata non si fonda su tali strumenti, ma li considera soltanto una variante della strategia, come indicato all’articolo 22, primo comma, punto 2), lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (3 ).

4. I presenti orientamenti non si applicano agli enti soggetti a obblighi semplificati per la …

I presenti orientamenti non si applicano agli enti soggetti a obblighi semplificati per la pianificazione della risoluzione in conformità dell’articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.

(2 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(3 ) Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l’autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell’avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell’8.7.2016, pag. 1).

5. In caso di modifica della strategia di risoluzione, particolarmente mediante l’introduzione ex …

In caso di modifica della strategia di risoluzione, particolarmente mediante l’introduzione ex novo di uno strumento di cessione nella strategia di risoluzione prescelta, i presenti orientamenti dovrebbero essere applicati integralmente il più rapidamente possibile e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione che comprende la nuova strategia di risoluzione.

6. Le autorità di risoluzione possono decidere di applicare i presenti orientamenti del tutto o in …

Le autorità di risoluzione possono decidere di applicare i presenti orientamenti del tutto o in parte agli enti soggetti a obblighi semplificati per la pianificazione della risoluzione o agli enti il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.

7. Nel caso degli enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai …

Nel caso degli enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE (4 ), i presenti orientamenti si applicano a livello individuale.

8. Nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai …

Nel caso degli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano al livello dell’intero gruppo soggetto a risoluzione, ossia alle entità in risoluzione e alle sue filiazioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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