+53. Ai fini della valutazione della buona reputazione dei membri, l’autorità competente dovrebbe …
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53. Ai fini della valutazione della buona reputazione dei membri, l’autorità competente dovrebbe …
Ai fini della valutazione della buona reputazione dei membri, l’autorità competente dovrebbe richiedere informazioni su quanto segue: - a. certificato penale o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a pertinenti illeciti penali a norma dell’articolo 5, lettera b), punto i), della direttiva (UE) 2021/2167;
- b. indagini, sanzioni o procedimenti esecutivi emessi da un’autorità di vigilanza in cui il soggetto è stato direttamente o indirettamente coinvolto;
- c. rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione in qualità di membro o licenza per svolgere un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale; la revoca, il ritiro
- o la cancellazione di registrazioni, autorizzazioni, iscrizioni in qualità di membro o licenze, nonché l’espulsione da un organo di regolamentazione o governativo o da un organo o da un’associazione professionale;
- d. rimozione da un impiego o da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o analogo, nonché l’invito a rassegnare le proprie dimissioni da una di tali posizioni (con esclusione degli esuberi);
- e. eventualità che la valutazione della buona reputazione del soggetto è già stata effettuata o meno da un’altra autorità competente (compresa l’identità di tale autorità, la data della valutazione e le prove dell’esito di tale valutazione).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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