+12. All’autorità competente non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo …
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12. All’autorità competente non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo …
All’autorità competente non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ritenere che un gruppo di imprese di investimento sia sufficientemente semplice e non presenti rischi significativi per i clienti e il mercato, laddove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - (a) è composto esclusivamente da una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione o una impresa di investimento madre nell’Unione piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, da imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento e da imprese strumentali;
- (b) ha posto in essere meccanismi organizzativi soddisfacenti e funzioni di controllo dei rischi sufficienti, proporzionate alle dimensioni e al modello di business del gruppo di imprese di investimento;
- (c) la maggioranza dei diritti di voto di ciascuna impresa del gruppo è detenuta da altre imprese del gruppo;
- (d) i suoi legami di capitale, il suo assetto proprietario e gli accordi contrattuali tra l’impresa di investimento madre nell’Unione, la holding di investimento madre nell’Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione e le imprese del gruppo, nonché quelli tra le imprese del gruppo, sono messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta;
- (e) i suoi legami di capitale, il suo assetto proprietario e gli accordi contrattuali di cui alla lettera d) non rappresentano un ostacolo all’esercizio del controllo da parte dell’impresa di investimento madre nell’Unione, della holding di investimento madre nell’Unione o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione sulle imprese del gruppo;
- (f) le implicazioni, per la governance del gruppo nel suo complesso, dei legami di capitale, dell’assetto proprietario e degli accordi contrattuali di cui alla lettera d), rendono necessaria una vigilanza su base consolidata;
- (g) i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 rimangono sufficientemente prossimi ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a una percentuale indicativa superiore all’85 % di questi ultimi.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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