+104. Gli orientamenti ABE/GL/2018/08 sono così modificati: a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è …
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104. Gli orientamenti ABE/GL/2018/08 sono così modificati: a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è …
Gli orientamenti ABE/GL/2018/08 sono così modificati: - a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è sostituito con il seguente:
«I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono state designate come autorità competenti ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, e agli enti finanziari di cui all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 1093/2010 che sono soggetti a regolamentazione e vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i terzi che verificano la conformità STS anche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 che non si qualificano come autorità competenti a norma dell’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono invitate ad applicare i presenti orientamenti.» - b. Il paragrafo 29 degli orientamenti è sostituito con il seguente:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze specificate alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo dovrebbero essere intese come definizioni del deterioramento dell’affidabilità creditizia. Altre possibili circostanze di deterioramento dell’affidabilità creditizia non comprese nelle lettere a), b) e c) dovrebbero essere intese come escluse da questo requisito.» - c. Il paragrafo 34 degli orientamenti è sostituito con il seguente:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i debitori o i garanti di esposizioni di affidabilità creditizia deteriorata non dovrebbero essere considerati come aventi una “valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate di altri debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata detenute dal cedente” qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti e delle esposizioni comparabili sono analoghi;
- b. per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la performance delle esposizioni sottostanti non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni comparabili.»
- d. Il paragrafo 35 degli orientamenti è sostituito con il seguente:
«Le condizioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero essere considerate adempiute quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: - a. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni classificate come dubbie, incagliate o deteriorate, o classificate con effetto analogo secondo i pertinenti principi contabili;
- b. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni a debitori o garanti la cui qualità creditizia, basata su rating del credito o altre soglie di qualità creditizia, sia sostanzialmente peggiore di quella di debitori o garanti di esposizioni comparabili create dal cedente nel corso delle sue operazioni standard di prestito e della sua strategia di rischio del credito.»
- e. Il paragrafo 36 degli orientamenti è sostituito con il seguente:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi e prelievi in termini di un’esposizione o di una ristrutturazione della medesima esposizione verso un determinato mutuatario non dovrebbero essere considerati tali da attivare un nuovo requisito “almeno un pagamento” in relazione a tale esposizione.» - f. Viene aggiunto il paragrafo 36 bis dopo il paragrafo 36:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, il previsto trasferimento alla SSPE di una diversa esposizione distinta verso lo stesso mutuatario dovrebbe attivare un nuovo requisito “almeno un pagamento” in relazione a tale esposizione.» - g. Il paragrafo 37 degli orientamenti è sostituito con il seguente:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento citato nel requisito secondo cui al momento del trasferimento dovrebbe essere stato effettuato “almeno un pagamento” dovrebbe essere un pagamento di locazioni, capitale o interessi o un qualsiasi altro tipo di pagamento ordinario specificato nell’accordo contrattuale relativo all’esposizione.» - h. Il paragrafo 51 degli orientamenti è sostituito con il seguente:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione “esposizioni sostanzialmente analoghe” dovrebbe essere intesa come riferita a esposizioni per le quali sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
- b. per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni cartolarizzate.»
- i. Il paragrafo 57 degli orientamenti è sostituito con il seguente:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi: - a. i tassi interbancari, compresi il Libor, l’Euribor e altri valori di riferimento riconosciuti;
- b. altri tassi di riferimento consolidati, quali €STR, SONIA, SOFR e TONA;
- c. i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento federali e i tassi di sconto delle banche centrali;
- d. i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato.»
- j. Il paragrafo 65 degli orientamenti è sostituito con il seguente:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 18, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: - a. le esposizioni fanno parte di una delle categorie di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punti da i) a iii), o lettera a), punti da v) a vii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
- b. le esposizioni fanno parte della categoria di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e dello stesso tipo di debitore di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;
- c. le esposizioni appartengono alla categoria di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punto viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e condividono caratteristiche simili per quanto riguarda uno qualsiasi dei fattori di omogeneità di cui all’articolo 2, paragrafo 6, di tale regolamento.»
- k. Il paragrafo 69 degli orientamenti è sostituito con il seguente:
«Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali quando sono riferite a una delle seguenti tipologie di modifiche dei parametri di sottoscrizione: - a. le modifiche che incidono sul requisito dell’analogia dei parametri di sottoscrizione ulteriormente specificato all’articolo 1, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
- b. le modifiche che incidono sostanzialmente sul rischio di credito complessivo o sulla performance media attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti senza comportare approcci sostanzialmente diversi alla valutazione del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti.»
- l. Il paragrafo 82 è sostituito con il seguente:
«Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere considerato un soggetto adeguato e indipendente un soggetto che soddisfa entrambe le seguenti condizioni: - a. possiede l’esperienza e la capacità necessarie per condurre la verifica;
- b. non è:
- i. né un’agenzia di rating del credito;
- ii. né un terzo che verifica la conformità STS a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402;
- iii. né un soggetto affiliato al cedente, allo sponsor, all’investitore o alla SSPE.»
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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