+8. Modifiche agli orientamenti ABE/GL/2018/08 e ABE/GL/2018/09 sui criteri STS per cartolarizzazioni ABCP e non ABCP
---+103. Gli orientamenti ABE/GL/2018/09 sono così modificati: a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è …
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8. Modifiche agli orientamenti ABE/GL/2018/08 e ABE/GL/2018/09 sui criteri STS per cartolarizzazioni ABCP e non ABCP

8. Modifiche agli orientamenti ABE/GL/2018/08 e ABE/GL/2018/09 sui criteri STS per cartolarizzazioni ABCP e non ABCP

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
103. Gli orientamenti ABE/GL/2018/09 sono così modificati: a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è …

Gli orientamenti ABE/GL/2018/09 sono così modificati:

  • a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono state designate come autorità competenti ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, e agli enti finanziari di cui all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 1093/2010 che sono soggetti a regolamentazione e vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i terzi che verificano la conformità STS anche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 che non si qualificano come autorità competenti a norma dell’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono invitate ad applicare i presenti orientamenti.»

  • b. Il paragrafo 22 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. le esposizioni fanno parte di una delle categorie di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punti da i) a iii), o lettera a), punti da v) a vii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
  • b. le esposizioni fanno parte della categoria di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e dello stesso tipo di debitore di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;
  • c. le esposizioni appartengono alla categoria di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punto viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e condividono caratteristiche simili per quanto riguarda uno qualsiasi dei fattori di omogeneità di cui all’articolo 2, paragrafo 6, di tale regolamento.»
  • c. Il paragrafo 26 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali quando sono riferite a una delle seguenti tipologie di modifiche dei parametri di sottoscrizione:

  • a. le modifiche che incidono sul requisito dell’analogia dei parametri di sottoscrizione ulteriormente specificato all’articolo 1, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
  • b. le modifiche che incidono sostanzialmente sul rischio di credito complessivo o sulla performance media attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti senza comportare approcci sostanzialmente diversi alla valutazione del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti.»
  • d. Il paragrafo 39 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze specificate alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo dovrebbero essere intese come definizioni del deterioramento dell’affidabilità creditizia. Altre possibili circostanze di deterioramento dell’affidabilità creditizia non comprese nelle lettere a), b) e c) dovrebbero essere intese come escluse da questo requisito.»

  • e. Il paragrafo 44 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i debitori o i garanti di esposizioni di affidabilità creditizia deteriorata non dovrebbero essere considerati come aventi una “valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate di altri debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata detenute dal cedente” qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti e delle esposizioni comparabili sono analoghi;
  • b. per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la performance delle esposizioni sottostanti non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni comparabili.»
  • f. Il paragrafo 45 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Le condizioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero essere considerate adempiute quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni classificate come dubbie, incagliate o deteriorate, o classificate con effetto analogo secondo i pertinenti principi contabili;
  • b. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni a debitori o garanti la cui qualità creditizia, basata su rating del credito o altre soglie di qualità creditizia, sia sostanzialmente peggiore di quella di debitori o garanti di esposizioni comparabili create dal cedente nel corso delle sue operazioni standard di prestito e della sua strategia di rischio del credito.»
  • g. Il paragrafo 46 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi e prelievi in termini di un’esposizione o di una ristrutturazione della medesima esposizione verso un determinato mutuatario non dovrebbero essere considerati tali da attivare un nuovo requisito “almeno un pagamento” in relazione a tale esposizione.»

  • h. Viene aggiunto il paragrafo 46 bis dopo il paragrafo 46:

«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il previsto trasferimento alla SSPE di una diversa esposizione distinta verso lo stesso mutuatario dovrebbe attivare un nuovo requisito “almeno un pagamento” in relazione a tale esposizione.»

  • i. Il paragrafo 47 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento citato nel requisito secondo cui al momento del trasferimento dovrebbe essere stato effettuato “almeno un pagamento” dovrebbe essere un pagamento di locazioni, capitale o interessi o un qualsiasi altro tipo di pagamento ordinario specificato nell’accordo contrattuale relativo all’esposizione.»

  • j. Viene aggiunto il paragrafo 50 bis dopo il paragrafo 50:

«Requisiti di mantenimento del rischio

Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, di detto regolamento e le autorità competenti di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento dovrebbero cooperare strettamente a norma dell’articolo 36 dello stesso, se queste sono diverse.»

  • k. Il paragrafo 57 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi:

  • a. i tassi interbancari, compresi il Libor, l’Euribor e altri valori di riferimento riconosciuti;
  • b. altri tassi di riferimento consolidati, quali €STR, SONIA, SOFR e TONA;
  • c. i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento federali e i tassi di sconto delle banche centrali;
  • d. i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato.»
  • l. Viene aggiunto il paragrafo 66 bis dopo il paragrafo 66:

«Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2017/2402, una volta applicato il ripristino dell’ammortamento a pagamento sequenziale, non dovrebbe essere consentito un nuovo ripristino ad ammortamento non sequenziale in conformità della documentazione riguardante l’operazione.»

  • m. Il paragrafo 76 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione “esposizioni sostanzialmente analoghe” dovrebbe essere intesa come riferita a esposizioni per le quali sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
  • b. per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni cartolarizzate.»
  • n. Viene aggiunto il paragrafo 78 bis (3 ) dopo il paragrafo 78:

«Nel caso delle cartolarizzazioni che emettono serie multiple di titoli, compresi master trust , una nuova verifica dovrebbe essere portata a termine prima dell’emissione se trascorso un anno dalla verifica precedente.»

  • o. Il paragrafo 79 è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere considerato un soggetto adeguato e indipendente un soggetto che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

  • a. possiede l’esperienza e la capacità necessarie per condurre la verifica;
  • b. non è:
  • i. né un’agenzia di rating del credito;
  • ii. né un terzo che verifica la conformità STS a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402;
  • iii. né un soggetto affiliato al cedente, allo sponsor, all’investitore o alla SSPE.»
  • p. Il paragrafo 80 è sostituito con i seguenti:

«Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, la verifica dovrebbe essere effettuata applicando un metodo statistico adeguato e sulla base di un campione casuale di esposizioni sottostanti estratte da quelle nella cartolarizzazione, mentre la dimensione del campione dovrebbe essere determinata in modo da garantire che la probabilità (livello di confidenza) di respingere correttamente l’ipotesi di assenza di eccezioni al requisito nell’intero portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione sia almeno del 95 % (ossia la probabilità del cosiddetto errore di tipo II di accettare erroneamente un intero portafoglio senza eccezioni dovrebbe essere del 5 %).

80 bis . In ogni caso, il numero minimo delle esposizioni sottostanti incluse nel campione dovrebbe essere pari a 50. Per le cartolarizzazioni in cui il portafoglio di esposizioni sottostanti è composto da meno di 50 esposizioni sottostanti, il campione dovrebbe essere costituito da tutte le esposizioni sottostanti.

80 ter . La verifica dovrebbe essere effettuata sotto forma di una relazione sulle procedure concordate.»

  • q. Il paragrafo 83 è sostituito con il seguente:

(3 ) Si tratta di un seguito dato alla spiegazione fornita nel documento di feedback a pagina 77 degli orientamenti sulle cartolarizzazioni non ABCP, secondo cui tale chiarimento avrebbe dovuto essere fornito nel testo giuridico degli orientamenti, ma è stato omesso nel testo finale degli orientamenti. «Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, se il modello di flusso di cassa delle passività è sviluppato da fornitori terzi, il cedente dovrebbe mantenere la responsabilità di mettere le informazioni a disposizione di potenziali investitori.»

  • r. Il paragrafo 84 è sostituito con il seguente:

«Questo requisito dovrebbe essere applicabile solo se le informazioni sui certificati di prestazione energetica di cui al primo comma sono disponibili o se le informazioni sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità delle attività finanziate mediante le esposizioni sottostanti di cui al secondo comma sono a disposizione del cedente e il cedente decide di applicare tale secondo comma, e se le informazioni pertinenti sono contenute nella rispettiva banca dati o nei sistemi informatici interni. Se tali informazioni disponibili riguardano soltanto una parte delle esposizioni sottostanti, questo requisito dovrebbe essere applicabile solamente in relazione alla parte delle esposizioni sottostanti per le quali vi sono informazioni disponibili.»

  • s. Viene aggiunto il paragrafo 85:

«Conformità ai requisiti di informativa di cui all’articolo 7

Ai fini dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, di detto regolamento e le autorità competenti di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 4, del medesimo regolamento dovrebbero cooperare strettamente a norma dell’articolo 36 dello stesso, se queste sono diverse.»

104. Gli orientamenti ABE/GL/2018/08 sono così modificati: a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è …

Gli orientamenti ABE/GL/2018/08 sono così modificati:

  • a. Il paragrafo 8 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono state designate come autorità competenti ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, e agli enti finanziari di cui all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 1093/2010 che sono soggetti a regolamentazione e vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i terzi che verificano la conformità STS anche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 che non si qualificano come autorità competenti a norma dell’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono invitate ad applicare i presenti orientamenti.»

  • b. Il paragrafo 29 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze specificate alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo dovrebbero essere intese come definizioni del deterioramento dell’affidabilità creditizia. Altre possibili circostanze di deterioramento dell’affidabilità creditizia non comprese nelle lettere a), b) e c) dovrebbero essere intese come escluse da questo requisito.»

  • c. Il paragrafo 34 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i debitori o i garanti di esposizioni di affidabilità creditizia deteriorata non dovrebbero essere considerati come aventi una “valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate di altri debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata detenute dal cedente” qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti e delle esposizioni comparabili sono analoghi;
  • b. per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la performance delle esposizioni sottostanti non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni comparabili.»
  • d. Il paragrafo 35 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Le condizioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero essere considerate adempiute quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni classificate come dubbie, incagliate o deteriorate, o classificate con effetto analogo secondo i pertinenti principi contabili;
  • b. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni a debitori o garanti la cui qualità creditizia, basata su rating del credito o altre soglie di qualità creditizia, sia sostanzialmente peggiore di quella di debitori o garanti di esposizioni comparabili create dal cedente nel corso delle sue operazioni standard di prestito e della sua strategia di rischio del credito.»
  • e. Il paragrafo 36 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi e prelievi in termini di un’esposizione o di una ristrutturazione della medesima esposizione verso un determinato mutuatario non dovrebbero essere considerati tali da attivare un nuovo requisito “almeno un pagamento” in relazione a tale esposizione.»

  • f. Viene aggiunto il paragrafo 36 bis dopo il paragrafo 36:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, il previsto trasferimento alla SSPE di una diversa esposizione distinta verso lo stesso mutuatario dovrebbe attivare un nuovo requisito “almeno un pagamento” in relazione a tale esposizione.»

  • g. Il paragrafo 37 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento citato nel requisito secondo cui al momento del trasferimento dovrebbe essere stato effettuato “almeno un pagamento” dovrebbe essere un pagamento di locazioni, capitale o interessi o un qualsiasi altro tipo di pagamento ordinario specificato nell’accordo contrattuale relativo all’esposizione.»

  • h. Il paragrafo 51 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione “esposizioni sostanzialmente analoghe” dovrebbe essere intesa come riferita a esposizioni per le quali sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
  • b. per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni cartolarizzate.»
  • i. Il paragrafo 57 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2017/2402, i tassi di interesse che dovrebbero essere considerati una base di riferimento adeguata per i pagamenti degli interessi legati a un tasso di riferimento dovrebbero comprendere tutti i seguenti elementi:

  • a. i tassi interbancari, compresi il Libor, l’Euribor e altri valori di riferimento riconosciuti;
  • b. altri tassi di riferimento consolidati, quali €STR, SONIA, SOFR e TONA;
  • c. i tassi fissati da autorità di politica monetaria, compresi i tassi di finanziamento federali e i tassi di sconto delle banche centrali;
  • d. i tassi settoriali che riflettono il costo di finanziamento di un prestatore, compresi i tassi variabili standard e i tassi di interesse interni che riflettono direttamente i costi di mercato del finanziamento di una banca o di un sottoinsieme di enti, nella misura in cui siano forniti agli investitori dati sufficienti, tali da consentire loro di valutare il rapporto tra i tassi settoriali e altri tassi di mercato.»
  • j. Il paragrafo 65 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 18, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. le esposizioni fanno parte di una delle categorie di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punti da i) a iii), o lettera a), punti da v) a vii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
  • b. le esposizioni fanno parte della categoria di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e dello stesso tipo di debitore di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;
  • c. le esposizioni appartengono alla categoria di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punto viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e condividono caratteristiche simili per quanto riguarda uno qualsiasi dei fattori di omogeneità di cui all’articolo 2, paragrafo 6, di tale regolamento.»
  • k. Il paragrafo 69 degli orientamenti è sostituito con il seguente:

«Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali quando sono riferite a una delle seguenti tipologie di modifiche dei parametri di sottoscrizione:

  • a. le modifiche che incidono sul requisito dell’analogia dei parametri di sottoscrizione ulteriormente specificato all’articolo 1, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
  • b. le modifiche che incidono sostanzialmente sul rischio di credito complessivo o sulla performance media attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti senza comportare approcci sostanzialmente diversi alla valutazione del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti.»
  • l. Il paragrafo 82 è sostituito con il seguente:

«Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere considerato un soggetto adeguato e indipendente un soggetto che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

  • a. possiede l’esperienza e la capacità necessarie per condurre la verifica;
  • b. non è:
  • i. né un’agenzia di rating del credito;
  • ii. né un terzo che verifica la conformità STS a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402;
  • iii. né un soggetto affiliato al cedente, allo sponsor, all’investitore o alla SSPE.»

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/