+9. Oltre alle disposizioni di cui agli Orientamenti EBA/GL/2021/05 ( ), nella sua funzione di …
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9. Oltre alle disposizioni di cui agli Orientamenti EBA/GL/2021/05 ( ), nella sua funzione di …
Oltre alle disposizioni di cui agli Orientamenti EBA/GL/2021/05 (3 ), nella sua funzione di supervisione l’organo di gestione di un istituto finanziario dovrebbe: - a. essere informato degli esiti dell’ultima valutazione dell’esposizione a misure restrittive in conformità delle disposizioni di cui alla sezione 4.2;
- b. sorvegliare e monitorare, mediante la funzione di controllo interno, fino a che punto le politiche e le procedure relative alle misure restrittive siano adeguate ed efficaci in conformità delle disposizioni di cui alla sezione 4.3 alla luce dell’esposizione alle suddette misure restrittive e dei rischi di elusione delle stesse cui l’istituto finanziario è esposto nonché predisporre misure adeguate a garantire che ove necessario siano adottate azioni correttive;
- c. valutare con frequenza quanto meno annuale l’efficacia della funzione di controllo dell’osservanza di misure restrittive, ivi compresi politiche, procedure e controlli interni, anche in termini di adeguatezza delle risorse umane e tecniche destinate all’osservanza delle suddette misure restrittive.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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