+28. Per le controparti che sono grandi imprese, quali definite all’articolo 3, paragrafo 4, della …
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28. Per le controparti che sono grandi imprese, quali definite all’articolo 3, paragrafo 4, della …
Per le controparti che sono grandi imprese, quali definite all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, gli enti dovrebbero considerare di raccogliere o acquisire i dati seguenti, se del caso: - a. per quanto riguarda i rischi ambientali:
- i. l’ubicazione geografica degli attivi chiave (ad esempio siti di produzione) e l’esposizione a pericoli ambientali (ad esempio rischi legati alla temperatura, al vento, all’acqua, alla massa solida) con un livello di granularità necessario per un’adeguata analisi dei rischi fisici, nonché la disponibilità di coperture assicurative;
- ii. le emissioni di gas a effetto serra di livello 1, 2 e 3 attuali e, se disponibili, quelle pianificate, in valore assoluto e, se del caso, per intensità;
(9 ) COM(2023) 535 final – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI». - iii. la dipendenza dai combustibili fossili, in termini di fattori economici o di ricavi;
- iv. la domanda e/o il consumo di energia e di acqua, in termini di fattori economici o di ricavi;
- v. il livello di efficienza energetica per le esposizioni immobiliari e la capacità della controparte di adempiere agli obblighi di servizio del debito;
- vi. gli effetti finanziari attuali e previsti derivanti dai rischi e dalle opportunità ambientali sulla posizione finanziaria, sulla performance finanziaria e sui flussi di cassa della controparte;
- vii. i piani strategici legati alla transizione, compreso il piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici pubblicato ai sensi dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva (UE) 2022/2464, laddove disponibili;
- b. per quanto riguarda i rischi sociali e di governance:
- i. l’allineamento alle linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e alla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e sui diritti fondamentali nel lavoro;
- ii. gli impatti sostanziali negativi sui propri lavoratori, sui lavoratori coinvolti nella catena del valore, sulle comunità interessate e sui consumatori/utenti finali, comprese le informazioni sugli sforzi o sui processi di dovuta diligenza per evitare tali impatti e porvi rimedio.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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