+Eligible Instruments
---+11. Affinché le succursali di paesi terzi soddisfino il requisito relativo alla dotazione di …
---+12. Gli strumenti di cui al paragrafo 11 dovrebbero avere una delle seguenti forme: a) titoli di …
---+13. Ai fini degli strumenti di cui al paragrafo 12, punto c), le succursali di paesi terzi …
---+14. Gli strumenti di cui al paragrafo 12 dovrebbero essere quotati in una borsa valori riconosciuta …
---+15. Non dovrebbero essere emessi dall’impresa principale della succursale del paese terzo, da …
---+16. Al fine di determinare se il requisito relativo alla dotazione di capitale minima di cui …

Eligible Instruments

Eligible Instruments

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
11. Affinché le succursali di paesi terzi soddisfino il requisito relativo alla dotazione di …

Affinché le succursali di paesi terzi soddisfino il requisito relativo alla dotazione di capitale minima di cui all’articolo 48 sexies della direttiva 2013/36/UE, gli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera c), di tale articolo dovrebbero almeno essere conformi ai paragrafi da 12 a 16.

12. Gli strumenti di cui al paragrafo 11 dovrebbero avere una delle seguenti forme: a) titoli di …

Gli strumenti di cui al paragrafo 11 dovrebbero avere una delle seguenti forme:

  • a) titoli di debito garantiti da amministrazioni centrali dell’Unione europea o da banche centrali del SEBC;
  • b) titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • c) titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, regionali o locali o da banche centrali di paesi terzi che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle applicate nell’Unione europea e ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % a seguito all’applicazione dell’articolo 114, paragrafo 7, e dell’articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • d) titoli di debito emessi o garantiti da organismi del settore pubblico ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % a seguito all’applicazione dell’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • e) titoli di debito emessi o garantiti dalle banche multilaterali di sviluppo elencate all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • f) titoli di debito emessi o garantiti da organizzazioni internazionali elencate all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013. RELAZIONE FINALE SUGLI ORIENTAMENTI RELATIVI AGLI STRUMENTI DISPONIBILI PER LE SUCCURSALI DI PAESI TERZI PER L’USO ILLIMITATO E IMMEDIATO A COPERTURA DEI RISCHI O DELLE PERDITE AI SENSI DELL’ARTICOLO 48 SEXIES , PARAGRAFO 2, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE
13. Ai fini degli strumenti di cui al paragrafo 12, punto c), le succursali di paesi terzi …

Ai fini degli strumenti di cui al paragrafo 12, punto c), le succursali di paesi terzi dovrebbero considerare la valuta del proprio finanziamento per determinare se le attività che costituiscono la dotazione di capitale siano denominate e finanziate nella valuta nazionale conformemente all’articolo 114, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

14. Gli strumenti di cui al paragrafo 12 dovrebbero essere quotati in una borsa valori riconosciuta …

Gli strumenti di cui al paragrafo 12 dovrebbero essere quotati in una borsa valori riconosciuta ed essere facilmente monetizzabili in qualsiasi momento.

15. Non dovrebbero essere emessi dall’impresa principale della succursale del paese terzo, da …

Non dovrebbero essere emessi dall’impresa principale della succursale del paese terzo, da alcuna delle sue filiazioni o da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l’impresa principale della succursale del paese terzo ha stretti legami.

16. Al fine di determinare se il requisito relativo alla dotazione di capitale minima di cui …

Al fine di determinare se il requisito relativo alla dotazione di capitale minima di cui all’articolo 48 sexies , paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE è soddisfatto, le succursali di paesi terzi dovrebbero utilizzare il valore di mercato delle attività della dotazione di capitale. Le succursali di paesi terzi dovrebbero essere in grado di determinare il valore di mercato degli strumenti di cui al paragrafo 12 sulla base di prezzi di mercato ampiamente diffusi e facilmente accessibili oppure, in assenza di tali prezzi, sulla base di una formula facile da calcolare che usa dati pubblici e che non dipende in modo rilevante da ipotesi forti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/