+Articolo 23 1
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Articolo 23 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU forniscano ai supervisori, spontaneamente o su richiesta, informazioni che possono essere pertinenti ai fini della supervisione a norma del capo IV, comprese almeno le informazioni riguardanti:
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a)
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la qualità e la quantità delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati;
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b)
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la qualità e la tempestività delle risposte fornite dai soggetti obbligati alle richieste della FIU a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624;
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c)
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i risultati pertinenti delle analisi strategiche effettuate a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della presente direttiva, nonché tutte le informazioni pertinenti sul riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, sulle tendenze e sui metodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresi i rischi geografici, transfrontalieri ed emergenti.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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