+Articolo 23 1

Articolo 23 1

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU forniscano ai supervisori, spontaneamente o su richiesta, informazioni che possono essere pertinenti ai fini della supervisione a norma del capo IV, comprese almeno le informazioni riguardanti:

a)

la qualità e la quantità delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati;

b)

la qualità e la tempestività delle risposte fornite dai soggetti obbligati alle richieste della FIU a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624;

c)

i risultati pertinenti delle analisi strategiche effettuate a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della presente direttiva, nonché tutte le informazioni pertinenti sul riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, sulle tendenze e sui metodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresi i rischi geografici, transfrontalieri ed emergenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito