+Articolo 16 1.

Articolo 16 1.

Dopo che le autorità competenti interessate hanno dato l’autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese coinvolte compilano il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento nei punti indicati. Esse assicurano che le informazioni contenute nel documento di movimento siano rese disponibili per via elettronica attraverso un sistema di cui all’articolo 27, anche durante il trasporto dei rifiuti, alle altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella spedizione, alle autorità competenti interessate e alle autorità coinvolte nelle ispezioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito