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+Articolo 29 1. |
Articolo 29 1.Nel decidere se considerare rifiuto un oggetto o una sostanza risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione dell’oggetto o della sostanza, gli Stati membri applicano l’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE. Nel decidere se bisogna considerare rifiuti che hanno cessato di essere tali quelli sottoposti a un’operazione di riciclaggio o altra operazione di recupero, gli Stati membri applicano l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE. Nel decidere se considerare bene usato e non rifiuto un oggetto o una sostanza, gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatte almeno le condizioni seguenti:
a)
è certo che l’oggetto o la sostanza saranno ulteriormente utilizzati o riutilizzati;
b)
l’oggetto o la sostanza può svolgere la funzione prevista senza pretrattamento significativo;
c)
se del caso, l’oggetto o la sostanza è sottoposto a prove per garantirne la piena funzionalità;
d)
l’ulteriore utilizzo è legale, ossia l’oggetto o la sostanza soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione dell’ambiente e della salute, e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana;
e)
l’oggetto o la sostanza è adeguatamente conservato e protetto contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano fatti salvi l’articolo 23, paragrafo 2, e l’allegato VI della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), nonché l’articolo 72, paragrafo 2, e l’allegato XIV del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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