+Articolo 39 5.
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Articolo 39 5.
Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, l’autorità competente interessata informa la prevista autorità competente di destinazione prima di prendere la decisione di autorizzare le spedizioni pianificate verso tale paese. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri, al segretariato della convenzione di Basilea se le informazioni si riferiscono a una voce elencata nella convenzione di Basilea e al segretariato dell’OCSE se le informazioni si riferiscono a una voce elencata nella decisione OCSE. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione può formulare osservazioni e le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 80 per modificare l’allegato V.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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