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+Articolo 50 1. |
Articolo 50 1.Sono vietate le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelle provenienti da:
a)
paesi che sono parti della convenzione di Basilea;
b)
altri paesi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la legislazione dell’Unione e conformi all’articolo 11 della convenzione di Basilea;
c)
altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o
d)
altri territori se, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera b) o c), o se l’autorità competente del paese di spedizione non è stata designata o non è in grado di agire. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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