+Articolo 68 9.
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Articolo 68 9.
Se la Commissione constata che il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario o l’impianto che riceve i rifiuti si oppone ad un’ispezione, le autorità pertinenti dello Stato membro prestano alla Commissione l’assistenza necessaria, esigendo se del caso l’assistenza delle autorità di contrasto al fine di consentire alla Commissione di effettuare l’ispezione. Se per tale assistenza è necessaria l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria conformemente alle norme nazionali, ne è fatta richiesta.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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