+Articolo 12
---+Article 12 (a)
---+Article 12 (b)

Articolo 12

Articolo 12

La sede menzionata nel contratto del gruppo deve essere situata nella Comunità economica europea.

La sede deve essere fissata:

a) nel luogo in cui il gruppo ha l'amministrazione centrale,

b) oppure nel luogo in cui uno dei membri del gruppo ha l'amministrazione centrale o, se si tratta di una persona fisica, l'attività a titolo principale, purché il gruppo vi svolga un'attività reale.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Article 12 (a)

where the grouping has its central administration,

or

Article 12 (b)

where one of the members of the grouping has its central administration or, in the case of a natural person, his principal activity, provided that the grouping carries on an activity there.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito