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+Articolo 12 ---+Article 12 (a) ---+Article 12 (b) |
Articolo 12Articolo 12 La sede menzionata nel contratto del gruppo deve essere situata nella Comunità economica europea. La sede deve essere fissata: a) nel luogo in cui il gruppo ha l'amministrazione centrale, b) oppure nel luogo in cui uno dei membri del gruppo ha l'amministrazione centrale o, se si tratta di una persona fisica, l'attività a titolo principale, purché il gruppo vi svolga un'attività reale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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