1. I soggetti obbligati pongono in essere politiche, procedure e controlli interni per garantire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/1113 e agli eventuali atti amministrativi emanati da un supervisore e in particolare per:
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a)
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mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione, degli Stati membri e degli stessi soggetti obbligati;
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b)
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oltre all'obbligo di applicare sanzioni finanziarie mirate, mitigare e gestire i rischi di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate.
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Le politiche, procedure e controlli di cui al primo comma sono commisurati alla natura dell'attività, inclusi i suoi rischi e la sua complessità, e alle dimensioni del soggetto obbligato e riguardano tutte le attività del soggetto obbligato che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.