4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), i soggetti obbligati applicano almeno le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando eseguono un'operazione occasionale in contanti il cui valore è pari ad almeno 3 000 EUR, o al controvalore in moneta nazionale, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica se gli Stati membri dispongono, a norma dell'articolo 80, paragrafi 2 e 3, di un limite per i pagamenti in contanti di importo elevato pari o inferiore a 3 000 EUR, o l’equivalente in valuta nazionale, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, lettera b), di detto articolo.