+Articolo 20 1

Articolo 20 1

1.   Ai fini dell'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati applicano tutte le misure seguenti:

a)

identificare il cliente e verificarne l'identità;

b)

identificare i titolari effettivi e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo e di comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

c)

valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o delle operazioni occasionali, nonché comprenderli;

d)

verificare se il cliente o i titolari effettivi, sono oggetto di sanzioni finanziarie mirate e, nel caso di un cliente o di una parte di un istituto giuridico che sia un soggetto giuridico, se le persone fisiche o giuridiche oggetto di sanzioni finanziarie mirate controllano il soggetto giuridico o detengono oltre il 50 % dei diritti di proprietà di un soggetto o una partecipazione di maggioranza in tale soggetto giuridico, individualmente o collettivamente;

e)

valutare e, se del caso, ottenere informazioni sulla natura dell'attività dei clienti, e, nel caso di imprese, se queste svolgono attività, o sulla natura della loro professione od occupazione;

f)

svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche effettuando una verifica sulle operazioni effettuate per tutta la durata del rapporto d'affari, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;

g)

determinare se il cliente, il titolare effettivo del cliente e, se del caso, la persona o le persone per conto delle quali o a favore delle quali è realizzata un'operazione o un'attività sono persone politicamente esposte, familiari o soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami.

h)

qualora un'operazione o un'attività sia realizzata per conto o a beneficio di persone fisiche diverse dal cliente, identificano e verificano l'identità di tali persone fisiche;

i)

verificano che chiunque sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzato in tal senso e identificano e verificano l'identità di tale persona.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito