+Articolo 22 7

Articolo 22 7

7.   I soggetti obbligati verificano l'identità del titolare effettivo e, se del caso, delle persone per conto delle quali o a favore delle quali è realizzata un'operazione o un'attività attraverso una delle seguenti modalità:

a)

conformemente al paragrafo 6;

b)

adottando misure ragionevoli per ottenere le informazioni, i documenti e i dati necessari dal cliente o da altre fonti affidabili, compresi i registri pubblici diversi dai registri centrali.

I soggetti obbligati determinano la portata delle informazioni da consultare, tenendo conto dei rischi posti dall'operazione occasionale o dal rapporto d'affari e dal titolare effettivo, compresi i rischi relativi all'assetto proprietario.

Oltre agli strumenti di verifica di cui al primo comma del presente paragrafo, i soggetti obbligati verificano le informazioni sui titolari effettivi consultando i registri centrali.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito