7. I soggetti obbligati verificano l'identità del titolare effettivo e, se del caso, delle persone per conto delle quali o a favore delle quali è realizzata un'operazione o un'attività attraverso una delle seguenti modalità:
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a)
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conformemente al paragrafo 6;
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b)
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adottando misure ragionevoli per ottenere le informazioni, i documenti e i dati necessari dal cliente o da altre fonti affidabili, compresi i registri pubblici diversi dai registri centrali.
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I soggetti obbligati determinano la portata delle informazioni da consultare, tenendo conto dei rischi posti dall'operazione occasionale o dal rapporto d'affari e dal titolare effettivo, compresi i rischi relativi all'assetto proprietario.
Oltre agli strumenti di verifica di cui al primo comma del presente paragrafo, i soggetti obbligati verificano le informazioni sui titolari effettivi consultando i registri centrali.