1. Nei confronti di clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite o controllati da persone fisiche o giuridiche o soggetti sottoposti a sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite, o in cui le persone fisiche o giuridiche o entità oggetto delle sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite detengono oltre il 50 % dei diritti di proprietà una partecipazione di maggioranza, individualmente o collettivamente, i soggetti obbligati conservano le registrazioni:
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a)
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dei fondi o degli altri beni che gestiscono per il cliente nel momento in cui le sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite sono rese pubbliche;
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b)
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delle operazioni tentate dal cliente;
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c)
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delle operazioni effettuate per conto del cliente.
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