1. Se, tenuto conto dei fattori di rischio di cui agli allegati II e III, il rapporto d'affari o l'operazione presenta un basso livello di rischio, i soggetti obbligati possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica elencate di seguito:
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a)
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verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo dopo l'instaurazione del rapporto d'affari, a condizione che il basso rischio specifico individuato giustifichi tale rinvio, ma in ogni caso non oltre 60 giorni dall'instaurazione del rapporto;
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b)
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ridurre la frequenza degli aggiornamenti relativi all'identificazione del cliente;
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c)
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ridurre la quantità di informazioni raccolte per identificare lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale o ricavarle dal tipo di operazioni o di rapporto d'affari instaurato;
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d)
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ridurre la frequenza o il livello di verifica sulle operazioni effettuate dal cliente;
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e)
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applicare qualsiasi altra pertinente misura semplificata di adeguata verifica individuata dall'AMLA a norma dell'articolo 28.
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Le misure di cui al primo comma sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'attività e agli elementi specifici del basso rischio individuato. Tuttavia, i soggetti obbligati effettuano un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.