+Articolo 42 1

Articolo 42 1

1.   Per quanto riguarda le operazioni occasionali o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte, i soggetti obbligati applicano, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, le misure seguenti:

a)

ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di effettuare operazioni occasionali o di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con persone politicamente esposte;

b)

adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni occasionali con persone politicamente esposte;

c)

esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito