1. Per quanto riguarda le operazioni occasionali o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte, i soggetti obbligati applicano, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, le misure seguenti:
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a)
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ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di effettuare operazioni occasionali o di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con persone politicamente esposte;
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b)
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adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni occasionali con persone politicamente esposte;
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c)
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esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.
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