+Articolo 42 Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte
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Articolo 42 Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 42 1

1.   Per quanto riguarda le operazioni occasionali o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte, i soggetti obbligati applicano, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, le misure seguenti:

a)

ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di effettuare operazioni occasionali o di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con persone politicamente esposte;

b)

adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni occasionali con persone politicamente esposte;

c)

esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.

Articolo 42 2

2.   Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:

a)

i criteri per l'identificazione dei soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami;

b)

il livello di rischio associato a una particolare categoria di persone politicamente esposte, al familiare o a un soggetto con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami, compresi gli orientamenti sulle modalità di valutazione di tali rischi quando la persona non ricopre più un'importante carica pubblica ai fini dell'articolo 45.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito