+Articolo 42 Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte
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Articolo 42 Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 42 1
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1. Per quanto riguarda le operazioni occasionali o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte, i soggetti obbligati applicano, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, le misure seguenti:
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a)
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ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di effettuare operazioni occasionali o di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con persone politicamente esposte;
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b)
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adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni occasionali con persone politicamente esposte;
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c)
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esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.
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Articolo 42 2
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2. Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:
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a)
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i criteri per l'identificazione dei soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami;
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b)
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il livello di rischio associato a una particolare categoria di persone politicamente esposte, al familiare o a un soggetto con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami, compresi gli orientamenti sulle modalità di valutazione di tali rischi quando la persona non ricopre più un'importante carica pubblica ai fini dell'articolo 45.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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