+Articolo 64 1

Articolo 64 1

1.   Nel caso di qualsiasi istituto giuridico amministrato in uno Stato membro o il cui trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine risiede o è stabilito in uno Stato membro, i trustee e le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine ottengono e mantengono le seguenti informazioni sull'istituto giuridico:

a)

informazioni di base sull'istituto giuridico;

b)

informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva, come previsto all'articolo 62;

c)

se i soggetti giuridici o gli istituti giuridici sono parti dell'istituto giuridico, informazioni di base e informazioni sulla titolarità effettiva di tali soggetti giuridici e istituti giuridici;

d)

informazioni su qualsiasi agente autorizzato ad agire per conto dell'istituto giuridico o a intraprendere qualsiasi azione in relazione a esso, e sui soggetti obbligati con i quali il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine avviano un rapporto d'affari per conto dell'istituto giuridico.

Le informazioni di cui al primo comma sono conservate per cinque anni dopo la cessazione del coinvolgimento nel trust espresso o in un istituto giuridico affine del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito