1. Nel caso di qualsiasi istituto giuridico amministrato in uno Stato membro o il cui trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine risiede o è stabilito in uno Stato membro, i trustee e le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine ottengono e mantengono le seguenti informazioni sull'istituto giuridico:
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a)
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informazioni di base sull'istituto giuridico;
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b)
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informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva, come previsto all'articolo 62;
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c)
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se i soggetti giuridici o gli istituti giuridici sono parti dell'istituto giuridico, informazioni di base e informazioni sulla titolarità effettiva di tali soggetti giuridici e istituti giuridici;
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d)
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informazioni su qualsiasi agente autorizzato ad agire per conto dell'istituto giuridico o a intraprendere qualsiasi azione in relazione a esso, e sui soggetti obbligati con i quali il trustee o la persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico affine avviano un rapporto d'affari per conto dell'istituto giuridico.
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Le informazioni di cui al primo comma sono conservate per cinque anni dopo la cessazione del coinvolgimento nel trust espresso o in un istituto giuridico affine del trustee o della persona che ricopre una posizione equivalente.