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c)
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acquisiscono, direttamente o tramite intermediari, uno dei seguenti beni da una persona che commercia di cui all'articolo 3, punto 3), lettere f) e j), nel contesto di un'operazione occasionale:
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i)
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veicoli a motore a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
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ii)
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natanti a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
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iii)
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aeromobili a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7 500 000EUR o al controvalore in moneta nazionale;
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