+Articolo 67 1

Articolo 67 1

1.   I soggetti giuridici costituiti all’esterno dell’Unione e i trustee di trust espressi o le persone che ricoprono una posizione equivalente in un istituto giuridico affine che sono amministrati all’esterno dell’Unione o che risiedono o sono stabiliti all’esterno dell’Unione trasmettono le informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell’articolo 62 al registro centrale dello Stato membro sul cui territorio essi:

a)

avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato;

b)

acquisiscono beni immobili, direttamente o tramite intermediari nell’Unione;

c)

acquisiscono, direttamente o tramite intermediari, uno dei seguenti beni da una persona che commercia di cui all'articolo 3, punto 3), lettere f) e j), nel contesto di un'operazione occasionale:

i)

veicoli a motore a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

ii)

natanti a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

iii)

aeromobili a fini non commerciali a un prezzo pari almeno a 7 500 000EUR o al controvalore in moneta nazionale;

d)

è loro aggiudicato un appalto pubblico per beni o servizi, o concessioni da un'amministrazione aggiudicatrice nell'Unione;

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito