+Articolo 69 1

Articolo 69 1

1.   I soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborano pienamente con la FIU provvedendo tempestivamente a:

a)

segnalare alla FIU, di propria iniziativa, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi o le attività, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo o ad attività criminose e rispondendo, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;

b)

fornire alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie, comprese le informazioni sulle registrazioni delle operazioni, entro i termini imposti.

Devono essere segnalate a norma del primo comma tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, ivi compresi i sospetti generati dall'incapacità di applicare le misure di adeguata verifica della clientela.

Ai fini del primo comma, i soggetti obbligati rispondono a una richiesta di informazioni da parte della FIU entro cinque giorni lavorativi. In casi giustificati e urgenti, le FIU possono abbreviare tale termine anche fino a meno di 24 ore.

In deroga al terzo comma, la FIU può prorogare il termine di risposta oltre i cinque giorni lavorativi ove lo ritenga giustificato e a condizione che la proroga non comprometta l'analisi della FIU.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito