+Articolo 76 5
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Articolo 76 5
5. I soggetti obbligati possono adottare decisioni risultanti da processi automatizzati, compresa la profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, o da processi che coinvolgono sistemi di IA quali definiti all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio (45) a condizione che:
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a)
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i dati trattati da tali sistemi siano limitati ai dati ottenuti a norma del capo III del presente regolamento;
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b)
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qualsiasi decisione di instaurare o rifiutare di instaurare, ovvero di mantenere, un rapporto d'affari con un cliente, o di eseguire o rifiutare di eseguire un'operazione occasionale per un cliente, o di estendere o limitare la portata delle misure di adeguata verifica della clientela applicate a norma dell'articolo 20 del presente regolamento, sia soggetta a un intervento umano significativo per garantire l'accuratezza e l'adeguatezza di tale decisione; e
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c)
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il cliente possa ottenere una spiegazione sulla decisione presa dal soggetto obbligato e possa impugnare tale decisione, fatta eccezione in relazione alla segnalazione di cui all'articolo 69 del presente regolamento.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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