+Articolo 76 5

Articolo 76 5

5.   I soggetti obbligati possono adottare decisioni risultanti da processi automatizzati, compresa la profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, o da processi che coinvolgono sistemi di IA quali definiti all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio (45) a condizione che:

a)

i dati trattati da tali sistemi siano limitati ai dati ottenuti a norma del capo III del presente regolamento;

b)

qualsiasi decisione di instaurare o rifiutare di instaurare, ovvero di mantenere, un rapporto d'affari con un cliente, o di eseguire o rifiutare di eseguire un'operazione occasionale per un cliente, o di estendere o limitare la portata delle misure di adeguata verifica della clientela applicate a norma dell'articolo 20 del presente regolamento, sia soggetta a un intervento umano significativo per garantire l'accuratezza e l'adeguatezza di tale decisione; e

c)

il cliente possa ottenere una spiegazione sulla decisione presa dal soggetto obbligato e possa impugnare tale decisione, fatta eccezione in relazione alla segnalazione di cui all'articolo 69 del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito