+Articolo 9 1

Articolo 9 1

1.   La soglia di rilevanza per il criterio «Clienti, controparti finanziarie e transazioni» è raggiunta quando una qualsiasi delle condizioni seguenti è soddisfatta:

a)

il numero di clienti interessati è superiore al 10 % di tutti i clienti che utilizzano il servizio interessato;

b)

il numero di clienti interessati che utilizzano il servizio interessato è superiore a 100 000;

c)

il numero di controparti finanziarie interessate è superiore al 30 % di tutte le controparti finanziarie che svolgono attività connesse alla fornitura del servizio interessato;

d)

il numero di transazioni interessate è superiore al 10 % del numero medio giornaliero di transazioni effettuate dall’entità finanziaria in relazione al servizio interessato;

e)

la quantità di transazioni interessate è superiore al 10 % del valore medio giornaliero delle transazioni effettuate dall’entità finanziaria in relazione al servizio interessato;

f)

sono stati colpiti clienti o controparti finanziarie individuati come rilevanti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3.

Qualora non sia possibile determinare il numero effettivo di clienti o di controparti finanziarie interessati o la quantità o il numero effettivo di transazioni interessate, l’entità finanziaria stima tali numeri o quantità sulla base dei dati disponibili relativi a periodi di riferimento comparabili.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito