1. La soglia di rilevanza per il criterio «Clienti, controparti finanziarie e transazioni» è raggiunta quando una qualsiasi delle condizioni seguenti è soddisfatta:
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a)
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il numero di clienti interessati è superiore al 10 % di tutti i clienti che utilizzano il servizio interessato;
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b)
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il numero di clienti interessati che utilizzano il servizio interessato è superiore a 100 000;
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c)
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il numero di controparti finanziarie interessate è superiore al 30 % di tutte le controparti finanziarie che svolgono attività connesse alla fornitura del servizio interessato;
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d)
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il numero di transazioni interessate è superiore al 10 % del numero medio giornaliero di transazioni effettuate dall’entità finanziaria in relazione al servizio interessato;
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e)
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la quantità di transazioni interessate è superiore al 10 % del valore medio giornaliero delle transazioni effettuate dall’entità finanziaria in relazione al servizio interessato;
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f)
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sono stati colpiti clienti o controparti finanziarie individuati come rilevanti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3.
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Qualora non sia possibile determinare il numero effettivo di clienti o di controparti finanziarie interessati o la quantità o il numero effettivo di transazioni interessate, l’entità finanziaria stima tali numeri o quantità sulla base dei dati disponibili relativi a periodi di riferimento comparabili.