+Articolo 6 1

Articolo 6 1

1.   Fatta eccezione per le persone che esercitano un'attività di rimessa di denaro quale definita all'articolo 4, punto 22), della direttiva (UE) 2015/2366, gli Stati membri possono decidere di esentare dagli obblighi stabiliti nel presente regolamento le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala molto limitata, un'attività finanziaria di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE che presenta un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché tali persone soddisfino tutti i criteri seguenti:

a)

l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti;

b)

l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni;

c)

l'attività finanziaria non è l'attività principale di tali persone;

d)

l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale di tali persone;

e)

l'attività principale di tali persone non è un'attività di cui all'articolo 3, punto 3), lettere da a) a d) o lettera g) del presente regolamento;

f)

l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale di tali persone e non offerta in generale al pubblico.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito