1. Fatta eccezione per le persone che esercitano un'attività di rimessa di denaro quale definita all'articolo 4, punto 22), della direttiva (UE) 2015/2366, gli Stati membri possono decidere di esentare dagli obblighi stabiliti nel presente regolamento le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala molto limitata, un'attività finanziaria di cui all'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 14 e 15, della direttiva 2013/36/UE che presenta un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché tali persone soddisfino tutti i criteri seguenti:
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a)
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l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti;
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b)
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l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni;
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c)
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l'attività finanziaria non è l'attività principale di tali persone;
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d)
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l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale di tali persone;
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e)
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l'attività principale di tali persone non è un'attività di cui all'articolo 3, punto 3), lettere da a) a d) o lettera g) del presente regolamento;
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f)
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l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale di tali persone e non offerta in generale al pubblico.
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