+Articolo 224 Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
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Articolo 224 Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

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1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 224 1.

Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, ipotizzando una rivalutazione giornaliera.

RETTIFICHE PER VOLATILITÀ

▼M17



Tabella 1

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito

Durata residua (m), espressa in anni

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi da soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera b)

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d)

Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera h)

 

 

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

1

m ≤ 1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

 

1 < m ≤ 3

2,828

2

1,414

4,243

3

2,121

11,314

8

5,657

 

3 < m ≤ 5

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

 

5 < m ≤ 10

5,657

4

2,828

8,485

6

4,243

22,627

16

11,314

 

m > 10

5,657

4

2,828

16,971

12

8,485

22,627

16

11,314

da 2 a 3

m ≤ 1

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

1 < m ≤ 3

4,243

3

2,121

5,657

4

2,828

16,971

12

8,485

 

3 < m ≤ 5

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

 

5 < m ≤ 10

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

33,941

24

16,971

 

m > 10

8,485

6

4,243

28,284

20

14,142

33,941

24

16,971

4

tutti

21,213

15

10,607

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



Tabella 2

Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine

Durata residua (m), espressa in anni

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera b), con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d), con valutazioni del merito di credito a breve termine

Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 197, paragrafo 1, lettera h), con valutazioni del merito di credito a breve termine

 

 

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

1

 

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

da 2 a 3

 

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828



Tabella 3

Altri tipi di garanzie reali o di esposizioni

 

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili

28,284

20

14,142

Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute

42,426

30

21,213

Contante

0

0

0

Oro fisico

28,284

20

14,142



Tabella 4

Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta (Hfx)

periodo di liquidazione di venti giorni (%)

periodo di liquidazione di dieci giorni (%)

periodo di liquidazione di cinque giorni (%)

11,314

8

5,657

▼C2

Articolo 224 2.

Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) 

per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a venti giorni lavorativi;

b) 

per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a cinque giorni lavorativi;

c) 

per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a dieci giorni lavorativi.

Quando un ente ha un'operazione o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi.

Articolo 224 3.
Nelle tabelle da 1 a 4 di cui al paragrafo 1 e nei paragrafi da 4 a 6, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale l'ABE associa la valutazione del merito di credito in applicazione del capo 2.

Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l'articolo 197, paragrafo 7.

Articolo 224 4.
Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in una borsa valori riconosciuta e non inclusi nei principali indici.
Articolo 224 5.
Per le quote di OIC ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al paragrafo 2, alle attività nelle quali il fondo ha investito.

Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.

Articolo 224 6.
Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti o imprese di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 197, paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito