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2. Circostanze diverse da quelle relative alla valutazione delle attività e delle passività …Circostanze diverse da quelle relative alla valutazione delle attività e delle passività dell’impresa 1.19. Laddove più di un’opzione possa essere opportuna sulla base della valutazione, o dovendo scegliere tra diversi strumenti per ottenere la diluizione, le autorità di risoluzione dovrebbero selezionare l’opzione o le opzioni che soddisfano al meglio gli obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31 della direttiva BRRD. 1.20. In particolare, le disposizioni del diritto societario nazionale o dell’UE potrebbero influire sulla scelta tra conseguire la diluizione solamente attraverso l’emissione di nuove azioni, attraverso la cancellazione di alcune azioni e l’emissione di nuove, oppure attraverso il trasferimento di alcune azioni. 1.21. Gli esempi che seguono forniscono una descrizione non esaustiva dei fattori che le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione. Gli esempi non sono definitivi e la conformità con gli orientamenti non impone alle autorità di scegliere le opzioni suggerite in presenza delle circostanze descritte. 1.22. Nel valutare se cancellare e/o trasferire azioni o altri titoli di proprietà (singolarmente o in combinazione con la diluizione), le autorità potrebbero tener conto delle particolari caratteristiche delle azioni o di tali altri titoli. Ad esempio, laddove talune azioni conferiscano speciali diritti di voto, le autorità potrebbero ritenere che sarebbe più opportuno cancellare tali azioni, anziché trasferirle, al fine di semplificare la struttura dell’impresa in seguito alla riorganizzazione. 1.23. In alcuni casi potrebbero esistere azioni o altri titoli di proprietà che non si qualificano come capitale CET1, ad esempio azioni privilegiate che si qualificano come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1. Le autorità potrebbero decidere di trasferire solo gli strumenti CET1 e di cancellare eventuali azioni o altri titoli di proprietà (rispettando le salvaguardie e le tutele giuridiche applicabili). 1.24. Qualora le autorità di risoluzione, in forza dell’articolo 43, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, si siano avvalse dell’opzione di modificare la forma giuridica di un ente avente in precedenza natura mutualistica in seguito a un bail-in, si dovrebbe procedere a una cancellazione dei titoli di proprietà se necessario per realizzare tale modifica. 1.25. Laddove le azioni di una società ad azionariato diffuso siano quotate su una borsa valori ufficiali, potrebbe essere necessario il loro trasferimento in luogo della loro cancellazione onde evitare un’interruzione delle quotazioni e una discontinuità nella valutazione delle azioni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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