+Titolo II. Orientamenti sulle circostanze nelle quali è opportuno provvedere alla cancellazione, al trasferimento o alla forte diluizione di azioni o altri titoli di proprietà
---+1. Circostanze relative alla valutazione delle attività e delle passività dell’impresa 1.1. Prima …
---+2. Circostanze diverse da quelle relative alla valutazione delle attività e delle passività …

Titolo II. Orientamenti sulle circostanze nelle quali è opportuno provvedere alla cancellazione, al trasferimento o alla forte diluizione di azioni o altri titoli di proprietà

Titolo II. Orientamenti sulle circostanze nelle quali è opportuno provvedere alla cancellazione, al trasferimento o alla forte diluizione di azioni o altri titoli di proprietà

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. Circostanze relative alla valutazione delle attività e delle passività dell’impresa 1.1. Prima …

Circostanze relative alla valutazione delle attività e delle passività dell’impresa

1.1. Prima dell’applicazione dello strumento del bail-in o del potere di svalutare o convertire strumenti di capitale quando l’ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica, è necessario effettuare una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività dell’ente, in conformità dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2014/59/UE.

1.2. Tale valutazione è intesa a orientare le decisioni che saranno prese dall’autorità di risoluzione sulla portata della cancellazione o della diluizione di azioni o di altri titoli di proprietà e sull’ammontare delle perdite che dovranno essere riconosciute al momento della risoluzione.

1.3. Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, è necessario condurre altresì una valutazione indipendente ex post al fine di determinare se il trattamento effettivo che gli azionisti e i creditori hanno ricevuto nell’ambito della risoluzione sia stato peggiore di quello che avrebbero ricevuto se l’ente fosse andato soggetto a una procedura ordinaria di insolvenza (la valutazione ex post ). In forza dell’articolo 36, paragrafo 8, della direttiva BRRD, in aggiunta alla valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), di detta direttiva è necessario produrre una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori si sarebbe atteso se l’ente o l’entità fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

1.4. L’opportuno trattamento degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà dovrebbe essere determinato sulla base del valore patrimoniale netto stimato dell’ente secondo la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva BRRD e della stima prodotta conformemente all’articolo 36, paragrafo 8, di detta direttiva.

  • a. Cancellazione o trasferimento

1.5. Le autorità di risoluzione dovrebbero cancellare o trasferire interamente tutte le azioni o gli altri titoli di proprietà laddove il valore patrimoniale netto dell’ente sia pari a zero o negativo sulla base sia della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva BRRD sia della stima prodotta conformemente all’articolo 36, paragrafo 8, di detta direttiva.

1.6. Per contro, quando il valore patrimoniale netto dell’ente è positivo sulla base sia della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva BRRD sia della stima prodotta conformemente all’articolo 36, paragrafo 8, di detta direttiva, la cancellazione o il trasferimento dovrebbero essere parziali e assicurare che gli azionisti conservino almeno il valore patrimoniale netto indicato nella stima prodotta conformemente all’articolo 36, paragrafo 8.

1.7. Qualora sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva BRRD il valore patrimoniale netto risulti pari a zero o negativo, sarà necessario svalutare, almeno in parte, i titoli detenuti dai creditori di rango più elevato rispetto alle azioni e ad altri titoli di proprietà nelle procedure di insolvenza. La svalutazione dei titoli detenuti da altri creditori, laddove gli azionisti mantenessero parte del valore, sarebbe incompatibile sia con la sequenza della svalutazione di cui all’articolo 48 della direttiva 2014/59/UE, sia con il rispetto della gerarchia dei creditori nelle procedure di insolvenza richiesto dai principi di risoluzione di cui all’articolo 34 della stessa direttiva.

1.8. Qualora le azioni o gli altri titoli di proprietà abbiano valore positivo sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva BRRD, ma valore pari a zero sulla base della stima prodotta conformemente all’articolo 36, paragrafo 8, le autorità di risoluzione possono scegliere tra un ventaglio più ampio di opzioni, ovvero: a) la cancellazione o il trasferimento totale; b) la cancellazione o il trasferimento parziale4 ; c) la diluizione. In tal caso, al fine di assicurare la coerenza con la gerarchia dei creditori, con la sequenza di svalutazione di cui all’articolo 48 e con i principi di risoluzione di cui all’articolo 34, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare attentamente quale delle suddette opzioni sia la più rispondente ai principi e alle salvaguardie della direttiva BRRD e permetta di conseguire gli obiettivi della risoluzione. 1.9. Nell’intraprendere azioni di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero astenersi dall’attuare misure che potrebbero arrecare agli azionisti una perdita maggiore di quella che avrebbero subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza5 .

  • b. Forte diluizione

1.10. Qualora non vengano cancellati o trasferiti interamente, le azioni o gli altri titoli di proprietà devono essere sottoposti a forte diluizione mediante la conversione delle passività in capitale.

1.11. Ai fini dei presenti orientamenti, per forte diluizione si intende la riduzione sia della quota di proprietà dell’ente detenuta dagli azionisti sia del valore dei titoli di proprietà, salvo che ciò violi la salvaguardia prevista dall’articolo 73 della direttiva BRRD. Tale situazione si verifica solo se si prevede che la risoluzione preserverà meno valore per gli aventi diritto nei confronti della banca rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza.

1.12. In caso di diluizione, la sua portata dovrebbe essere determinata in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 50 della direttiva 2014/59/UE e degli orientamenti dell’ABE sui tassi di conversione. L’uso di tassi di conversione coerenti con il principio guida 2 degli orientamenti dell’ABE sul tasso di conversione del debito in capitale nel bail-in dovrebbe assicurare una forte diluizione. Tale principio impone di fissare tassi di conversione tali da assicurare che gli azionisti sopportino per primi le perdite e da rispettare la gerarchia dei creditori. Qualora sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva BRRD si preveda che una particolare classe di creditori venga svantaggiata dalla risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe fissare un tasso di conversione pari o prossimo a zero per tutte le classi di passività e strumenti che hanno un rango inferiore nelle procedure di insolvenza.

1.13. In circostanze eccezionali può accadere che nessun detentore di passività sia chiamato a contribuire all’assorbimento delle perdite o alla ricapitalizzazione in una procedura di risoluzione. In tal caso i tassi di conversione degli strumenti di capitale dovrebbero essere fissati in modo tale da assicurare che gli obiettivi della risoluzione vengano conseguiti e che il valore delle azioni e di altri titoli di proprietà esistenti prima della risoluzione sia ridotto.

1.14. Le autorità di risoluzione possono optare per una forte diluizione degli azionisti o dei detentori di altri titoli di proprietà esistenti solo laddove la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva BRRD suggerisca che le azioni

  • o altri titoli di proprietà abbiano un valore netto positivo. In tali circostanze, una forte diluizione potrebbe essere applicata anche in combinazione con una cancellazione o un trasferimento parziale di azioni o di altri titoli di proprietà. 1.15. Al fine di assicurare la coerenza con i principi dell’articolo 34 della direttiva 2014/59/UE, secondo i quali gli azionisti sopportano per primi le perdite e la gerarchia dei creditori nelle procedure di insolvenza dovrebbe essere rispettata, le autorità di risoluzione non dovrebbero ricorrere a una forte diluizione qualora il valore patrimoniale netto dell’ente sia pari a zero o negativo sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva BRRD.

1.16. Laddove l’autorità di risoluzione ritenga che l’ente abbia un valore patrimoniale netto positivo sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva BRRD, ma un valore pari a zero sulla base della stima prodotta conformemente all’articolo 36, paragrafo 8, di detta direttiva, essa dovrebbe applicare, fra le opzioni elencate all’articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2014/59/UE, quella che a suo avviso permette di conseguire al meglio gli obiettivi della risoluzione.

1.17. In alcune circostanze, il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale sancito dall’articolo 59 della direttiva 2014/59/UE può essere attivato senza che si avvii anche una procedura di risoluzione. La svalutazione o la conversione devono essere dell’ammontare necessario a conseguire gli obiettivi della risoluzione, valutati in conformità con l’articolo 60, paragrafo 1, lettere b) e c). Tale ammontare potrebbe essere pari a zero, ad esempio, qualora l’articolo 59 venga attivato perché un sostegno finanziario pubblico straordinario (inclusi la fornitura, da parte di una banca centrale, di assistenza di liquidità di emergenza su base garantita o di garanzie relative a passività di nuova emissione) viene assicurato a un ente adeguatamente patrimonializzato che non è considerato in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.

1.18. In tali casi, le autorità di risoluzione non dovrebbero ridurre il capitale primario di classe 1 (CET1) o svalutare o convertire strumenti di capitale pertinenti, poiché la banca non è in dissesto né a rischio di dissesto e tali interventi non sono necessari al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione.

La tabella in basso sintetizza i punti contenuti in questa sezione.

Circostanze relative al valore Azioni opportune Azioni inopportune delle pretese degli azionisti

Valore patrimoniale netto 1. Cancellazione parziale 1. Cancellazione totale positivo sulla base sia della 2. Trasferimento parziale 2. Trasferimento totale valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, 3. Diluizione

lettere da b) a g), della direttiva BRRD, sia della stima prodotta conformemente all’articolo 36, paragrafo 8, di detta direttiva

Valore patrimoniale netto 1. Cancellazione totale o parziale Nessuna (ma a fronte di tassi di positivo sulla base della 2. Trasferimento totale o parziale conversione adeguati) valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, 3. Diluizione

lettere da b) a g), della direttiva BRRD, ma pari a zero

  • o negativo sulla base della stima prodotta conformemente all’articolo 36, paragrafo 8, di detta direttiva

Valore patrimoniale netto pari 1. Cancellazione totale 1. Cancellazione parziale a zero o negativo sulla base sia 2. Trasferimento totale 2. Trasferimento parziale della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 36, 3. Diluizione

paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva BRRD, sia della stima prodotta conformemente all’articolo 36, paragrafo 8, di detta direttiva


4 Per “cancellazione/trasferimento parziale” si intende l’atto di combinare la diluizione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), con la “cancellazione” o il “trasferimento” di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), senza cancellare o trasferire la totalità degli strumenti (sicché gli azionisti e i detentori di altri strumenti mantengono parte del valore). Un trasferimento parziale può essere effettuato anche mediante un frazionamento azionario volto a creare azioni addizionali, che vengono poi trasferite ai detentori di strumenti di capitale o ai creditori.

5 In tal caso, essi avrebbero quasi certamente un valore positivo anche nella prospettiva di continuità aziendale, poiché di solito è atteso che la risoluzione favorisca la conservazione di valore rispetto alla procedura di insolvenza.

2. Circostanze diverse da quelle relative alla valutazione delle attività e delle passività …

Circostanze diverse da quelle relative alla valutazione delle attività e delle passività dell’impresa

1.19. Laddove più di un’opzione possa essere opportuna sulla base della valutazione, o dovendo scegliere tra diversi strumenti per ottenere la diluizione, le autorità di risoluzione dovrebbero selezionare l’opzione o le opzioni che soddisfano al meglio gli obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 31 della direttiva BRRD.

1.20. In particolare, le disposizioni del diritto societario nazionale o dell’UE potrebbero influire sulla scelta tra conseguire la diluizione solamente attraverso l’emissione di nuove azioni, attraverso la cancellazione di alcune azioni e l’emissione di nuove, oppure attraverso il trasferimento di alcune azioni.

1.21. Gli esempi che seguono forniscono una descrizione non esaustiva dei fattori che le autorità di risoluzione dovrebbero prendere in considerazione. Gli esempi non sono definitivi e la conformità con gli orientamenti non impone alle autorità di scegliere le opzioni suggerite in presenza delle circostanze descritte.

1.22. Nel valutare se cancellare e/o trasferire azioni o altri titoli di proprietà (singolarmente o in combinazione con la diluizione), le autorità potrebbero tener conto delle particolari caratteristiche delle azioni o di tali altri titoli. Ad esempio, laddove talune azioni conferiscano speciali diritti di voto, le autorità potrebbero ritenere che sarebbe più opportuno cancellare tali azioni, anziché trasferirle, al fine di semplificare la struttura dell’impresa in seguito alla riorganizzazione.

1.23. In alcuni casi potrebbero esistere azioni o altri titoli di proprietà che non si qualificano come capitale CET1, ad esempio azioni privilegiate che si qualificano come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1. Le autorità potrebbero decidere di trasferire solo gli strumenti CET1 e di cancellare eventuali azioni o altri titoli di proprietà (rispettando le salvaguardie e le tutele giuridiche applicabili).

1.24. Qualora le autorità di risoluzione, in forza dell’articolo 43, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, si siano avvalse dell’opzione di modificare la forma giuridica di un ente avente in precedenza natura mutualistica in seguito a un bail-in, si dovrebbe procedere a una cancellazione dei titoli di proprietà se necessario per realizzare tale modifica.

1.25. Laddove le azioni di una società ad azionariato diffuso siano quotate su una borsa valori ufficiali, potrebbe essere necessario il loro trasferimento in luogo della loro cancellazione onde evitare un’interruzione delle quotazioni e una discontinuità nella valutazione delle azioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/