+23. Ai fini del paragrafo 21 lettera (b), gli enti dovrebbero garantire che la definizione di …
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23. Ai fini del paragrafo 21 lettera (b), gli enti dovrebbero garantire che la definizione di …
Ai fini del paragrafo 21 lettera (b), gli enti dovrebbero garantire che la definizione di default su cui si basano i dati utilizzati per lo sviluppo del modello sia coerente nel tempo e, in particolare, che sia coerente con tutto quanto segue: - (a) sono stati effettuati aggiustamenti per ottenere coerenza con la definizione di default correntemente utilizzata qualora modificata durante il periodo di osservazione;
- (b) l’ente ha adottato misure adeguate nel caso in cui il modello copra esposizioni in più giurisdizioni che applicano o abbiano applicato definizioni di default diverse;
- (c) la definizione di default per ciascuna fonte di dati è stata analizzata separatamente;
- (d) la definizione di default utilizzata ai fini dello sviluppo del modello non ha un impatto negativo sulla struttura e sulla performance del modello di rating, in termini di differenziazione del rischio e potere predittivo, laddove tale definizione sia diversa da quella utilizzata dall’ente a norma dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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