+7.3.2 Classificazione delle esposizioni oggetto di concessioni come deteriorate
---+155. Nell’accordare misure di concessione a esposizioni in bonis, gli enti creditizi dovrebbero …
---+156. Nel valutare se le FBE debbano essere classificate come deteriorate, gli enti creditizi …

7.3.2 Classificazione delle esposizioni oggetto di concessioni come deteriorate

7.3.2 Classificazione delle esposizioni oggetto di concessioni come deteriorate

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
155. Nell’accordare misure di concessione a esposizioni in bonis, gli enti creditizi dovrebbero …

Nell’accordare misure di concessione a esposizioni in bonis, gli enti creditizi dovrebbero valutare se questo determina la necessità di riclassificare l’esposizione come deteriorata. Il riconoscimento di misure di concessione a esposizioni deteriorate non determina l’uscita delle esposizioni stesse dallo status di crediti deteriorati: le esposizioni dovrebbero continuare a essere identificate come deteriorate per almeno un anno di periodo di cura dopo l’applicazione di dette misure, come specificato nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione e nella sezione 7.3.3.

156. Nel valutare se le FBE debbano essere classificate come deteriorate, gli enti creditizi …

Nel valutare se le FBE debbano essere classificate come deteriorate, gli enti creditizi dovrebbero valutare se le esposizioni:

  • a) presentino piani di rimborso inadeguati (iniziali o successivi, a seconda dei casi) che prevedano, tra l’altro, la ripetuta inosservanza del piano, modifiche al piano volte a evitare violazioni oppure ad aspettative di base che non siano corroborate da previsioni macroeconomiche o da ipotesi attendibili relative alla capacità di rimborso o alla disponibilità del debitore;
  • b) includano condizioni contrattuali che ritardano il regolare rimborso delle rate relative all’operazione, in modo tale da ostacolarne la valutazione ai fini di una classificazione appropriata, come nel caso in cui vengano concessi periodi di tolleranza per il rimborso del capitale di durata maggiore ai due anni;
  • c) presentino importi cancellati dal bilancio che superano le perdite cumulate legate al rischio di credito di NPE con un profilo di rischio analogo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/