+11. Remunerazione dei membri delle funzioni di gestione e di supervisione strategica dell’organo di gestione

11. Remunerazione dei membri delle funzioni di gestione e di supervisione strategica dell’organo di gestione

191.La remunerazione dei membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione (in prosieguo “funzione di gestione”) dovrebbe essere commisurata ai loro poteri e alle loro mansioni, competenze e responsabilità.

192.Al fine di risolvere adeguatamente i conflitti di interesse e fatti salvi i paragrafi 193 e 194, i membri della funzione di supervisione strategica dovrebbero essere retribuiti solo con una remunerazione fissa. Dovrebbero essere esclusi i meccanismi incentivanti basati sui risultati dell’ente. Sono considerati remunerazione fissa il rimborso dei costi ai membri della funzione di supervisione strategica e il pagamento di un importo fisso per ora o giorno di lavoro, anche se l’orario da rimborsare non è predefinito.

193.Laddove la funzione di supervisione strategica ottenga in casi eccezionali una remunerazione variabile, la remunerazione variabile e l’allineamento al rischio dovrebbero essere strettamente adeguati alle mansioni di supervisione, monitoraggio e controllo assegnate, riflettendo le autorità e le responsabilità del singolo individuo e il raggiungimento degli obiettivi legati alle sue funzioni.

194.Laddove la remunerazione variabile sia riconosciuta mediante strumenti, dovrebbero essere adottate misure adeguate a preservare l’imparzialità di giudizio di tali membri dell’organo di gestione, compresa la determinazione di periodi di mantenimento fino alla fine del mandato.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/