+Titolo IX. Valutazione dell’idoneità delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione nel contesto della risoluzione
---+203. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero specificare le procedure …
---+204. Nell’ambito di tali procedure, si dovrebbe garantire che l’idoneità dei membri neo nominati …
---+205. Le procedure dovrebbero assicurare che le autorità di risoluzione comunichino tempestivamente …
---+206. Quando sono nominati nuovi membri dell’organo di gestione a norma dell’articolo 27 …
---+207. L’amministratore straordinario nominato dall’autorità di risoluzione della crisi e cui sono …
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Titolo IX. Valutazione dell’idoneità delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione nel contesto della risoluzione
Titolo IX. Valutazione dell’idoneità delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione nel contesto della risoluzione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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203. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero specificare le procedure …
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Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero specificare le procedure applicabili allo scambio di informazioni riguardanti le valutazioni di idoneità dei membri dell’organo di gestione e la loro sostituzione a norma dell’articolo 27, dell’articolo 28 e dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto anche dell’articolo 81, paragrafo 2, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, in base ai quali le autorità competenti dovrebbero informare le autorità di risoluzione della rimozione di uno o più membri dell’organo di gestione e della nomina di uno o più membri dell’organo di gestione ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.
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204. Nell’ambito di tali procedure, si dovrebbe garantire che l’idoneità dei membri neo nominati …
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Nell’ambito di tali procedure, si dovrebbe garantire che l’idoneità dei membri neo nominati dell’organo di gestione e dell’organo di gestione come organo collettivo, se del caso, di cui all’articolo 27, all’articolo 28 e all’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, sia valutata dalle autorità competenti in linea con i criteri del titolo III.
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205. Le procedure dovrebbero assicurare che le autorità di risoluzione comunichino tempestivamente …
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Le procedure dovrebbero assicurare che le autorità di risoluzione comunichino tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi nuova nomina di uno o più membri dell’organo di gestione. Nel nominare i membri dell’organo di gestione a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), nell’esercizio dei poteri di risoluzione di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera l), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, le autorità di risoluzione dovrebbero fornire quanto prima alle autorità competenti i documenti necessari per consentire loro di effettuare una valutazione dell’idoneità.
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206. Quando sono nominati nuovi membri dell’organo di gestione a norma dell’articolo 27 …
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Quando sono nominati nuovi membri dell’organo di gestione a norma dell’articolo 27, dell’articolo 28 o dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, le autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione dell’idoneità dopo che il membro dell’organo di gestione o l’organo di gestione in quanto organismo collettivo abbiano assunto il loro incarico data l’emergenza della situazione e decidere in merito all’idoneità senza indebito ritardo, con l’obiettivo di un periodo di un mese dalla data in cui ricevono la notifica di nomina prevista dal diritto nazionale (ad es. dall’ente) conformemente all’articolo 28 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o dall’autorità di risoluzione delle crisi a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche in base ai poteri di risoluzione di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera l), della medesima direttiva. L’autorità competente dovrebbe informare l’autorità di risoluzione dei risultati della valutazione senza indebito ritardo.
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207. L’amministratore straordinario nominato dall’autorità di risoluzione della crisi e cui sono …
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L’amministratore straordinario nominato dall’autorità di risoluzione della crisi e cui sono assegnati compiti esclusivamente connessi all’attuazione delle azioni di risoluzione a norma dell’articolo 35 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche con un mandato temporaneo non superiore al periodo di risoluzione non è soggetto alla valutazione di idoneità che deve essere effettuata dall’autorità competente.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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