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+Orientamento 1. Specifici strumenti di pagamento ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 |
Orientamento 1. Specifici strumenti di pagamento ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD21.1. Le autorità competenti dovrebbero considerare che gli specifici strumenti di pagamento utilizzabil i solo in modo limitato ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 sono strumenti di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 14), della PSD2. Le autorità competenti dovrebbero consentire a tutti i diversi tipi di strumenti di pagamento di cui alla PSD2 di beneficiare di un’esclusione ai sensi dell’articolo 3, lettera k), di tale direttiva. 1.2. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che gli specifici strumenti di pagamento possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi sia fisici sia digitali. 1.3. Le autorità competenti non dovrebbero imporre restrizioni sui mezzi per il trasferimento di fondi allo strumento di pagamento, che può avvenire mediante l’esecuzione di operazioni di pagamento e/o l’emissione di moneta elettronica. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che, nei casi in cui i fondi siano trasferiti allo strumento di pagamento tramite un intermediario diverso dall’emittente, tale trasferimento di fondi dovrebbe essere considerato un servizio di pagamento separato, che no n rientra nell’ambito di applicazione del servizio escluso ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2. 1.4. Nel valutare le informazioni fornite da emittenti che prestano servizi basati su uno strumento di pagamento ricompreso nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 nella loro giurisdizione, le autorità competenti dovrebbero verificare se tali emittenti applicano restrizioni tecniche e contrattuali che limitano l’utilizzo dello strumento di pagamento. Le autorità competenti non dovrebbero considerare una restrizione tecnica la mera presenza di un contratto sottoscritto tra l’emittente e il detentore dello strumento di pagamento. 1.5. Le restrizioni tecniche specifiche dovrebbero applicarsi almeno:
1.6. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che un singolo mezzo di pagamento basato su carta o altri mezzi di pagamento possono ospitare contemporaneamente più di uno specifico strumento di pagamento ricompreso nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), della PSD2. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le restrizioni tecniche e contrattuali specificate negli orientamenti 1.4 e 1.5 si applichino a ogni specifico strumento di pagamento. 1.7. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che un singolo mezzo di pagamento basato su carta o altri mezzi di pagamento non possono ospitare contemporaneamente gli strumenti di pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione della PSD2 e gli specifici strumenti di pagamen to che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), della PSD2. 1.8. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto del fatto che gli emittenti possono emettere più di uno specifico strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2, a condizione che ciascuno strumento di pagamento soddisfi i requisiti stabiliti nei presenti orientamenti. 1.9. Nel valutare se lo strumento di pagamento rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), della PSD2, le autorità competenti non dovrebbero tenere conto della rimborsabilità del valore monetario memorizzato sullo strumento di pagamento. 1.10. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che gli strumenti di pagamento ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 che memorizzano valore monetario sullo strumento di pagamento possono essere ricaricabili oppure utilizzabili una tantum. 1.11. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto del fatto che un singolo strumento di pagamento escluso ai sens i dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 non può beneficiare di più di una esclusione dall’ambito di applicazione della PSD2, comprese le altre esclusioni ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2. 1.12. L’emittente dello specifico strumento di pagament o può essere insediato in uno Stato membro diverso da quello della rispettiva autorità competente che ha ricevuto la notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2. 1.13. Le autorità competenti dovrebbero considerare il fatto che le esclusioni ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 dovrebbero comprendere, tra l’altro, le operazioni accettate dall’emittente se l’operazione è effettuata all’interno di una rete che beneficia di un’esclusione ai sensi dell’articolo 3, lettera k), della PSD2 e se l ’emittente è un accettante di tale rete. EBA Public 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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