+Orient amento 6. Notifiche ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2

Orient amento 6. Notifiche ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2

6.1. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che la notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2 dovrebbe essere inviata dall’emittente all’autorità competente in ciascuno Stato membro in cui si trovano gli utilizzatori dello strumento di pagamento e qualora la soglia prevista da tale articolo sia superata nello Stato membro in questione.

6.2. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che la notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2 dovrebbe essere inviata dall’emittente per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi qualora il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate superi l’importo di 1 milione di EUR nel periodo considerato.

6.3. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che la notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2 dovrebbe contenere informazioni sul tipo di esclusione in base al quale è svolta l’attività nonché la descrizione dell’attività stessa.

6.4. La descrizione dell’attività di cui all’orientamento 6.3 dovrebbe comprendere:

  • a) informazioni sull’e ventualità che i beni e/o i servizi acquistabili sono fisici e/o digitali;
  • b) informazioni relative ad altri Stati membri nei quali il servizio di cui all’articolo 3, lettera k), della PSD2 oggetto della notifica inviata all’autorità competente è prestato dal medesimo emittente; e
  • c) ogni altra informazione tale da consentire alle autorità competenti di valutare la notifica sulla base dei presenti orientamenti.

6.5. Le autorità competenti dovrebbero considerare che la notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, de lla PSD2 dev’essere inviata dall’emittente una sola volta. Una nuova notifica aggiuntiva dovrebbe essere inviata all’autorità competente in caso di modifiche sostanziali delle informazioni relative allo stesso o agli stessi specifici strumenti di pagamento che erano state fornite nella notifica iniziale.

6.6. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che le modifiche sostanziali di cui all’orientamento 6.5 possono comprendere, in via non esclusiva, le seguenti situazioni:

  • a) la prestazione dei servizi esclusi è cessata; EBA Public
  • b) l’emittente intende aumentare il numero di fornitori di beni e/o servizi ai sensi dell’orientamento 2.1, lettera b);
  • c) l’emittente intende ampliare l’area geografica specifica per l’offerta di beni e/o servizi ai sensi dell’orientamento 2.2, lett era a); oppure
  • d) l’emittente intende offrire servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punto i) o ii), della PSD2 sulla base di uno strumento non contemplato nella notifica iniziale; oppure
  • e) si prevede di modificare la categoria specifica di beni e/o servizi con una finalità comune notificata in precedenza, di cui all’orientamento 4.2.

6.7. In ogni caso, le autorità competenti possono chiedere agli emittenti di inviare una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputino necessario per stabilire se le informazioni fornite dall’emittente nella notifica iniziale sono cambiate.

6.8. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto che il calcolo della soglia di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2 deve essere effettuato al livello di ciascun emittente. Se un singolo emittente presta servizi basati su più di uno specifico strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punti i) e/o ii), della PSD2, il calcolo della soglia dovrebbe essere effettuato combinando tutte le operazioni di pagamento effettuate nel rispettivo Stato membro con tutti gli specifici strumenti di pagamento offerti dal medesimo emittente.

6.9. Le autorità competenti dovrebbero iscrivere l’emittente nel rispettivo registro nazionale ai sensi dell’articolo 14 della PSD2 e nel registro centrale dell’ABE ai sensi dell’articolo 15 della PSD2 una sola volta, riportando in maniera concisa la descrizione delle attività eseguite mediante ogni specifico strumento di pagamento di cui all’articolo 3, lettera k), punti i) e/o ii), della PSD2. Le autorità competenti dovrebbero includere nella descrizione delle attività nei registri anche le informazioni relative agli altri Stati membri in cui il medesimo emittente presta servizi ai sensi dell’articolo 3, lettera k), punti i) e/o ii), della PSD2.

6.10. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che le informazioni fornite da un emittente nella notifica di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della PSD2 consentano loro di valutare se l’attività rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, lettera k), punti i) e/o ii), della PSD2, o se sia necessaria un’autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento o emittente di moneta elettronica. Qualora le informazioni fornite nella notifica siano incomplete, vaghe o ambigue, l’autorità compet ente, per adottare la propria decisione, dovrebbe richiedere all’emittente informazioni aggiuntive o chiarimenti in relazione alle informazioni già comunicate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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