+36. Nel trasmettere le tabelle REM1, REM2, REM3, REM4 e REM5 del regolamento di esecuzione (UE) …
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36. Nel trasmettere le tabelle REM1, REM2, REM3, REM4 e REM5 del regolamento di esecuzione (UE) …
Nel trasmettere le tabelle REM1, REM2, REM3, REM4 e REM5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione e gli allegati II e III dei presenti orientamenti, il personale più rilevante dovrebbe essere inteso come i membri del personale che hanno un impatto rilevante sui profili di rischio dell’ente individuati in tutti gli enti e le altre filiazioni su base consolidata e ai quali si applicano le disposizioni in materia di remunerazione di cui agli articoli 92 e 94 della direttiva 2013/36/UE, mentre i membri dell’organo di gestione delle filiazioni sono segnalati nelle aree di attività anziché nella funzione «organo di gestione». Il «personale più rilevante» è formato dall’aggregazione: - a. del personale più rilevante negli enti che rientrano nel perimetro di consolidamento prudenziale, a prescindere dal fatto che il personale sia identificato a livello individuale o consolidato;
- b. conformemente all’articolo 109, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, dei membri del personale incaricati dello svolgimento di attività aventi un impatto diretto e significativo sul profilo di rischio o sull’attività degli enti all’interno di filiazioni che sono società di gestione del risparmio o imprese che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati ai punti 2, 3, 4, 6 e 7 della sezione A dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE;
- c. del personale più rilevante nelle filiazioni cui gli Stati membri applicano gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata in conformità dell’articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, se i membri del personale hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell’ente a livello consolidato;
- d. del personale più rilevante in altre entità cui gli articoli 92 e 94 della direttiva 2013/36/UE si applicano unicamente su base consolidata, ossia le entità che non sono né enti né EBA Public
filiazioni soggette a un quadro retributivo specifico ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 4, della direttiva citata, in relazione ai membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio degli enti a livello consolidato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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