+54. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono utilizzare servizi fiduciari e procedure …

54. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono utilizzare servizi fiduciari e procedure …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono utilizzare servizi fiduciari e procedure di identificazione elettronica regolamentati, riconosciuti, approvati o accettati dalle autorità nazionali competenti, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 per conformarsi ai presenti orientamenti. Se si avvalgono di tali soluzioni, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero valutare in che misura la soluzione è conforme alle disposizioni dei presenti orientamenti e applicare le misure necessarie per mitigare eventuali rischi rilevanti derivanti dall’uso di tali soluzioni. In particolare, dovrebbero considerare se sono affrontati i seguenti rischi:

  • a) i rischi connessi all’autenticazione, definendo nelle proprie politiche e procedure specifiche misure di mitigazione, in particolare per quanto riguarda i rischi di sostituzione di persona;
  • b) il rischio che l’identità del cliente non sia quella dichiarata;
  • c) il rischio di smarrimento, furto, sospensione, revoca o scadenza dei documenti comprovanti l’identità, compresi, se del caso, strumenti per individuare e prevenire i furti d’identità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/