+54. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono utilizzare servizi fiduciari e procedure …
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54. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono utilizzare servizi fiduciari e procedure …
Gli enti creditizi e gli istituti finanziari possono utilizzare servizi fiduciari e procedure di identificazione elettronica regolamentati, riconosciuti, approvati o accettati dalle autorità nazionali competenti, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 per conformarsi ai presenti orientamenti. Se si avvalgono di tali soluzioni, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero valutare in che misura la soluzione è conforme alle disposizioni dei presenti orientamenti e applicare le misure necessarie per mitigare eventuali rischi rilevanti derivanti dall’uso di tali soluzioni. In particolare, dovrebbero considerare se sono affrontati i seguenti rischi: - a) i rischi connessi all’autenticazione, definendo nelle proprie politiche e procedure specifiche misure di mitigazione, in particolare per quanto riguarda i rischi di sostituzione di persona;
- b) il rischio che l’identità del cliente non sia quella dichiarata;
- c) il rischio di smarrimento, furto, sospensione, revoca o scadenza dei documenti comprovanti l’identità, compresi, se del caso, strumenti per individuare e prevenire i furti d’identità.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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