+20. Le politiche e le procedure degli enti creditizi e degli istituti finanziari dovrebbero …
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20. Le politiche e le procedure degli enti creditizi e degli istituti finanziari dovrebbero …
Le politiche e le procedure degli enti creditizi e degli istituti finanziari dovrebbero includere, ove consentito dalla legislazione nazionale, opzioni e criteri in merito all’adeguamento delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti a un determinato cliente su base individuale e in funzione del rischio. Tali politiche e procedure dovrebbero includere le opzioni seguenti: - a. l’offerta di conti di pagamento con caratteristiche di base, nel caso in cui un ente creditizio sia tenuto a offrire tali conti a norma delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE; oppure
- b. l’imposizione di restrizioni specifiche su prodotti e servizi finanziari, quali l’importo, la tipologia o il numero di trasferimenti o l’importo delle operazioni da e verso paesi terzi, in particolare nel caso in cui tali paesi terzi siano associati a un rischio più elevato di ML/TF, ove consentito dalla legislazione nazionale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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