+Titolo 3. Limitazioni specifiche e proporzionate nell’accesso a prodotti o servizi
---+20. Le politiche e le procedure degli enti creditizi e degli istituti finanziari dovrebbero …
---+21. In relazione ai rischi di ML/TF associati a clienti particolarmente vulnerabili, come le …
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Titolo 3. Limitazioni specifiche e proporzionate nell’accesso a prodotti o servizi
Titolo 3. Limitazioni specifiche e proporzionate nell’accesso a prodotti o servizi
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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20. Le politiche e le procedure degli enti creditizi e degli istituti finanziari dovrebbero …
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Le politiche e le procedure degli enti creditizi e degli istituti finanziari dovrebbero includere, ove consentito dalla legislazione nazionale, opzioni e criteri in merito all’adeguamento delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti a un determinato cliente su base individuale e in funzione del rischio. Tali politiche e procedure dovrebbero includere le opzioni seguenti: - a. l’offerta di conti di pagamento con caratteristiche di base, nel caso in cui un ente creditizio sia tenuto a offrire tali conti a norma delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE; oppure
- b. l’imposizione di restrizioni specifiche su prodotti e servizi finanziari, quali l’importo, la tipologia o il numero di trasferimenti o l’importo delle operazioni da e verso paesi terzi, in particolare nel caso in cui tali paesi terzi siano associati a un rischio più elevato di ML/TF, ove consentito dalla legislazione nazionale.
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21. In relazione ai rischi di ML/TF associati a clienti particolarmente vulnerabili, come le …
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In relazione ai rischi di ML/TF associati a clienti particolarmente vulnerabili, come le persone di cui al paragrafo 19, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero garantire che i loro controlli e le loro procedure specifichino che le eventuali limitazioni per prodotti e servizi di cui al paragrafo 20, lettera b), vengono applicate tenendo conto della situazione personale dei singoli clienti, dei rischi di ML/TF a essi associati e delle loro esigenze finanziarie di base. In tali casi, le procedure dovrebbero includere la valutazione delle seguenti opzioni per mitigare potenzialmente i rischi associati: - a. nessuna erogazione di credito né concessioni di scoperto;
- b. limiti di turnover mensili (a meno che non sia possibile spiegare e motivare un turnover superiore o illimitato);
- c. limiti relativi all’importo, alla tipologia e/o al numero di trasferimenti (si possono valutare caso per caso trasferimenti ulteriori o di maggiore entità);
- d. limiti relativi all’importo delle operazioni da e verso paesi terzi (considerando nel contempo l’effetto cumulativo di operazioni frequenti di minore entità entro un determinato periodo di tempo), in particolare nel caso in cui tali paesi terzi siano associati a un rischio più elevato di ML/TF;
- e. limiti relativi all’ammontare dei depositi;
- f. limitazione dei pagamenti da parte di terzi a quelli effettuati dall’autorità che eroga il sostegno a tali clienti;
- g. limiti relativi ai pagamenti ricevuti da terzi che l’ente o l’istituto non ha verificato;
- h. divieto di prelevare contanti da paesi terzi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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