+Ambito di applicazione
---+6. I presenti orientamenti si applicano agli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 23) …
---+7. Nel caso di enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai …
---+8. Per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi …
---+9. Le autorità competenti possono specificare come applicare totalmente o solo parzialmente i …
---+10. Le autorità competenti possono prevedere deroghe all’applicazione delle disposizioni di cui ai …

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
6. I presenti orientamenti si applicano agli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 23) …

I presenti orientamenti si applicano agli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/59/UE che sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9 della suddetta direttiva, come ulteriormente specificato agli articoli da 3 a 21 del regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione.

7. Nel caso di enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai …

Nel caso di enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano a livello individuale.

8. Per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi …

Per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE (4 ), i presenti orientamenti si applicano a livello sia dell’impresa madre nell’Unione sia delle sue filiazioni.

(2 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(3 ) Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l’autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell’avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell’8.7.2016, pag. 1).

(4 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

9. Le autorità competenti possono specificare come applicare totalmente o solo parzialmente i …

Le autorità competenti possono specificare come applicare totalmente o solo parzialmente i presenti orientamenti agli enti soggetti a obblighi semplificati per quanto riguarda i loro piani di risanamento di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/59/UE.

10. Le autorità competenti possono prevedere deroghe all’applicazione delle disposizioni di cui ai …

Le autorità competenti possono prevedere deroghe all’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 26 e da 41 a 47 per gli enti che sono imprese di investimento, qualora l’applicazione delle stesse non sia adeguata alla pianificazione del risanamento dell’impresa di investimento

  • o del gruppo di imprese di investimento tenendo conto del relativo modello di business così come della struttura giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni o della complessità delle imprese.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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