+26. L’orientamento 9.17 è sostituito dal seguente: «9.17 Qualora una banca abbia stabilito, sulla …

26. L’orientamento 9.17 è sostituito dal seguente: «9.17 Qualora una banca abbia stabilito, sulla …

L’orientamento 9.17 è sostituito dal seguente:

«9.17 Qualora una banca abbia stabilito, sulla base della valutazione del rischio di ML/TF effettuata in conformità dei presenti orientamenti, che il livello di rischio di ML/TF associato al rapporto continuativo è alto, essa dovrebbe applicare opportunamente le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 18 della direttiva (UE) 2015/849.»

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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